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Sentenza

Sentenza n. 687/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva accertato la cittadinanza italiana per discendenza e ordinato le conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadini italiani)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale ordinario di Brescia, passata in giudicato, con cui era stato accertato che essi erano cittadini italiani e ordinato all’Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni conseguenti, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Nonostante la trasmissione della documentazione necessaria e i solleciti, il Comune competente non aveva eseguito gli adempimenti e non si era costituito in giudizio; il Ministero dell’Interno si era costituito con atto di mera forma. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, il risarcimento del danno in via equitativa e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, rilevando che l’ordinanza conclusiva del rito sommario, se non appellata, produce gli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. e rientra quindi tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre affermato la competenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., poiché il provvedimento da eseguire era stato emesso dal Tribunale ordinario di Brescia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno e, per esso, dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Pieve d’Olmi, di dare completa esecuzione all’ordinanza civile passata in giudicato, effettuando entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile relative alla cittadinanza dei ricorrenti e le eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Cremona, con facoltà di delega, stabilendo che questi provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dei ricorrenti, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Il TAR ha precisato che il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e non persegue autonomamente un interesse pubblico, ma dà attuazione al comando giudiziale, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’amministrazione. Sono state invece respinte le domande risarcitorie, perché prive sia dell’allegazione sia della prova dei pregiudizi subiti, e la richiesta di penalità di mora: il Collegio ha ritenuto manifestamente non necessaria tale misura, considerata la complessità della gestione da parte dell’ente locale del contenzioso seriale in materia e la sufficienza, quale strumento acceleratorio, della nomina del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    sentenze passate in giudicato ed … altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c)…il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza

    La competenza per l’ottemperanza a un provvedimento del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la fissazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta strumento sufficiente.

  • art. 702-ter, comma 6, c.p.c.

    L’ordinanza conclusiva del rito sommario ha carattere esecutivo.

  • art. 702-quater c.p.c.

    produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile

    L’ordinanza conclusiva del rito sommario, se non appellata entro il termine previsto, acquista efficacia di giudicato e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 2909 c.c.

    Il provvedimento civile non impugnato produce gli effetti del giudicato, consentendo l’attivazione del giudizio di ottemperanza nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. anche per l’esecuzione dell’ordinanza conclusiva del rito sommario civile che, non essendo stata appellata nei termini, abbia prodotto gli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c.
  • Per l’ottemperanza a un provvedimento passato in giudicato emesso dal giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha adottato il provvedimento da eseguire.
  • Quando l’amministrazione rimane ingiustificatamente inerte nell’esecuzione di un comando giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, il quale opera come ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione nell’adozione degli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: va esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche qualora la nomina del commissario ad acta sia già sufficiente ad assicurare l’adempimento.
  • La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza deve essere supportata dall’allegazione e dalla prova dei pregiudizi concretamente subiti; in mancanza, essa deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesse

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