Sentenza del 27/12/2019 n. 34483 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, riguardante IRES, IRAP e IVA, emesso sulla base di un processo verbale dell'Agenzia delle dogane. La società non aveva presentato le dichiarazioni fiscali, non aveva effettuato versamenti, aveva omesso gli elenchi Intrastat e non aveva esibito la contabilità. L'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico del 20% sugli acquisti intracomunitari non dichiarati. In Cassazione, U. ha sostenuto che le condotte dell'amministratore, asseritamente caratterizzate da conflitto di interessi, abuso di potere ed estraneità all'oggetto sociale, non dovessero essere imputate alla società e che, conseguentemente, non fossero dovute neppure le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le operazioni erano state compiute dall'amministratore quale legale rappresentante della società, erano riconducibili all'attività societaria e avevano procurato un vantaggio alla società, anche mediante la sottrazione alle pretese tributarie. Il rapporto di immedesimazione organica non era quindi interrotto: la società doveva rispondere degli illeciti fiscali dell'amministratore e delle relative sanzioni. La Corte ha inoltre precisato che la ricorrente non poteva ottenere in Cassazione una nuova valutazione dei fatti già accertati dai giudici di merito, anche in presenza di una doppia conforme. U. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 72 e 73
Norme richiamate dalla ricorrente in materia di imposte sui redditi; la Corte non ha accolto la tesi secondo cui le operazioni dell'amministratore dovessero essere escluse dalla sfera fiscale della società.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1
Norma richiamata con riferimento all'IVA; le operazioni commerciali compiute dal legale rappresentante sono state ritenute imputabili alla società.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1
Norma richiamata in materia di IRAP; la responsabilità fiscale della società permane per le operazioni riconducibili alla sua attività.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3
Norma processuale tributaria richiamata dalla ricorrente, senza che ne derivasse l'accoglimento del ricorso.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni sulla responsabilità degli enti, ma non ritenuta ostativa all'imputazione fiscale delle condotte dell'amministratore alla società.
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5
La norma è stata richiamata dalla società, ma la decisione si fonda principalmente sul principio civilistico e fiscale di immedesimazione organica, distinguendo la responsabilità dell'ente da quella penale personale.
Codice civile, artt. 1388, 1389, 1394, 1398 e 2384
Le norme disciplinano rappresentanza, conflitto di interessi, falsus procurator e poteri degli amministratori. Secondo la Corte, dolo, abuso di potere o violazione dei limiti interni non escludono di per sé l'imputazione dell'atto alla società, se l'operazione si presenta come attività della società e non è estranea al suo oggetto sociale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3
La Corte ha escluso l'esonero dalle sanzioni, poiché le violazioni dell'amministratore erano riferibili alla società.
Principio di immedesimazione organica
La commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non interrompe il rapporto di immedesimazione organica e non esclude, pertanto, che del fatto possa rispondere anche l'ente, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta eccezione per la sola responsabilità penale, avente carattere personale.
L'ente risponde, anche fiscalmente, delle condotte dell'organo amministrativo quando esse siano compiute nell'esercizio delle funzioni e siano riconducibili, anche indirettamente, all'attività o all'oggetto sociale. Il rapporto viene meno solo per atti del tutto estranei all'azione e all'interesse societario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Una società risponde normalmente, anche sul piano tributario e sanzionatorio, delle operazioni compiute dal proprio amministratore in qualità di rappresentante legale.
- Dolo, abuso di potere, violazione di limiti interni o eventuale conflitto di interessi non bastano da soli a escludere l'imputazione dell'atto alla società.
- L'imputazione può essere esclusa soltanto quando l'atto sia realmente estraneo all'attività societaria e non sia riconducibile, neppure indirettamente, all'oggetto sociale o a un interesse della società.
- La natura fraudolenta o irregolare delle operazioni non le rende automaticamente estranee all'oggetto sociale, se esse costituiscono comunque un'esplicazione dell'attività commerciale dell'ente.
- Per evitare la responsabilità fiscale della società occorre dimostrare concretamente l'estraneità dell'operazione alla società e l'assenza di qualsiasi vantaggio o collegamento con la sua attività; una mera allegazione del conflitto di interessi non è sufficiente.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito mediante una censura di violazione di legge, soprattutto quando vi sia una doppia conforme.
- Quando le violazioni fiscali dell'amministratore sono imputabili alla società, anche le sanzioni tributarie possono essere applicate all'ente, ferma restando la distinta responsabilità personale dell'amministratore nei casi previsti.
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