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Sentenza

Sentenza del 22/12/2022 n. 37607 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha emesso avvisi di accertamento per l'anno 1999 (IVA e imposte dirette) per maggiori imposte derivanti dalla rideterminazione del reddito d'impresa in ragione di discrepanze tra le giacenze di magazzino rilevate e quelle risultanti dalla contabilità. Avvisi analoghi sono stati notificati ai soci pro quota. I contribuenti hanno impugnato: in primo grado la CTP ha accolto i ricorsi della società e di tre soci (rigettando quello di B.B.), la CTR ha riunito le impugnazioni e confermato l'esito favorevole ai contribuenti annullando anche l'avviso a B.B.. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo, tra l'altro, errori nella valutazione delle discrepanti giacenze, nella ripartizione dell'onere della prova e nella corretta applicazione delle regole per la prova contraria in materia di IVA e imposte dirette; sono poi intervenute istanze di definizione agevolata da parte di alcuni soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della società C. Srl per essere soggetto estinto; ha dichiarato estinto il giudizio con riguardo ai soci A.A., C.C. e B.B. per intervenuta definizione agevolata (conseguente perdita d'interesse); ha accolto i motivi terzo e quarto del ricorso dell'Agenzia (che censuravano la valutazione delle discrepanze di magazzino e l'errata esclusione dell'accertamento analitico), ritenendo che le minori giacenze costituiscano presunzione di cessione ai fini IVA e che la contabilità irregolare legittimi l'accertamento analitico anche per le imposte dirette, e che i contribuenti non abbiano prodotto la prova contraria secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 441/1997. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del socio D.D. (anche quale successore della società) e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado della Sicilia in diversa composizione; gli altri motivi sono stati ritenuti infondati, assorbiti o inammissibili.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10 e 14

    La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, (...)

    La Corte ricorda che la definizione agevolata perfezionata da alcuni coobbligati può produrre effetti a favore degli altri soggetti, ma non estende automaticamente gli effetti alla società o ai soci che non hanno aderito: le posizioni fiscali della società e dei singoli soci restano autonome.

  • D.L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 10

    La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, (...)

    Richiamata come antecedente normativo che conferma il principio secondo cui il beneficio della definizione è personale e non traslativo automatico ai soci o alla società quando questi non abbiano aderito.

  • D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 2

    Stabilisce le modalità e i limiti per la prova contraria alla presunzione di cessione derivante da discrepanze di giacenze: il contribuente deve fornire prove documentali e seguire le condizioni previste; mere asserzioni (es. 'pratiche commerciali diffuse') non sono sufficienti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    La Corte ha ritenuto che la discordanza fra giacenze fisiche e contabili può integrare elementi tali da far ritenere la contabilità non regolare e legittimare l'accertamento analitico ai fini delle imposte dirette.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 53, 54 comma 2 e 56 comma 5

    Norme sul regime Iva: la discrepanza tra giacenze e contabilità genera la presunzione di cessione ai fini IVA; la prova contraria va data secondo le regole, e senza documentazione probante la presunzione prevale.

  • Codice Civile, artt. 2727, 2728, 2729 e 2697

    Riguardano i criteri di prova e l'onere della prova. La Corte applica tali principi per sottolineare che spetta al contribuente fornire adeguata prova contraria alle presunzioni derivanti dalle discrepanze contabili.

  • Codice Civile, art. 2735

    Rilevante in tema di valutazione delle presunzioni e dei mezzi di prova; viene richiamato nel contesto dell'onere probatorio e della valutazione delle giustificazioni offerte dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 7

    Norme processuali tributarie citate nei motivi di cassazione relativi alla competenza e all'istruttoria: la Corte ha ritenuto alcune censure assorbite o infondate ma ha disposto il rinvio per valutazioni di merito sulla posizione del socio residuo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2

    Norma richiamata nel motivo relativo all'annullamento dell'avviso emesso nei confronti di B.B.; la questione è però divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito della definizione agevolata.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3

    Norme sul procedimento amministrativo e diritti del contribuente richiamate nella censura procedurale; la Corte non ha ritenuto queste censure decisive rispetto al merito delle discrepanze di magazzino.

Massime di principio

  • La definizione agevolata (condono/definizione) aderita da alcuni coobbligati può favorire altri soggetti, ma non estende automaticamente i suoi effetti alla società o ai soci che non hanno aderito: le posizioni fiscali sono autonome.
  • La discordanza tra giacenze fisiche e risultanze contabili costituisce, ai fini IVA, una presunzione di avvenuta cessione; il contribuente ha l'onere di provare il contrario secondo le modalità e i limiti del D.P.R. n. 441/1997.
  • Se la contabilità è ritenuta non regolare alla luce di discrepanze significative, è legittimo per l'Amministrazione procedere a un accertamento analitico anche in materia di imposte dirette; la prova contraria del contribuente richiede documentazione concreta, non generiche affermazioni.
  • Il principio di autonomia delle annualità d'imposta impedisce di estendere automaticamente gli effetti di decisioni o accertamenti relativi a un anno ad altri anni diversi, salvo specifica connessione probatoria.
  • Il controricorso presentato da un soggetto estinto è inammissibile; le istanze di definizione agevolata intervenute nel corso del giudizio possono determinare l'estinzione del processo per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • In sede di impugnazione, la Corte di legittimità può cassare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo esame di merito quando rilevi che il giudice di merito ha errato nell'applicazione delle regole probatorie o non ha valutato correttamente la documentazione.

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