Sentenza del 17/06/2016 n. 12549 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Dati e documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza nel corso di un'indagine penale - Trasmissione agli uffici delle imposte - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Mancata allegazione all'avviso di accertamento - Violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento sostenendo che fosse nullo perché non vi era allegata l'autorizzazione della Procura della Repubblica alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria del processo verbale e degli altri dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine penale. La questione riguardava sia l'obbligo di allegazione previsto dalla disciplina dell'accertamento tributario, sia l'art. 7 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che l'autorizzazione giudiziaria alla trasmissione degli atti penali tutela il segreto istruttorio e non serve a rendere comprensibili le ragioni della pretesa tributaria. Pertanto, la sua mancata allegazione all'avviso non comporta nullità e non viola l'art. 7 dello Statuto del contribuente. È rimasto tuttavia definitivo il capo relativo all'illegittima attribuzione al contribuente di redditi desunti da accertamenti sui conti dei familiari, profilo che doveva essere riesaminato nel giudizio di rinvio nel contesto complessivo della controversia.
Norme richiamate
Art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina la trasmissione all'Amministrazione finanziaria degli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di indagini penali, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione non deve essere allegata all'avviso di accertamento a pena di nullità.
Art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973
Impone l'allegazione o la riproduzione nell'avviso degli atti non conosciuti dal contribuente che siano necessari a sostenerne la motivazione. La Corte ha escluso che tale obbligo riguardi l'autorizzazione alla trasmissione degli atti penali, perché essa non costituisce il fondamento sostanziale della pretesa tributaria.
Art. 63, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione agli uffici fiscali di documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di Finanza nel procedimento penale. La norma tutela principalmente il segreto istruttorio.
Art. 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiede che l'atto impositivo sia motivato e che siano conoscibili gli atti necessari a comprendere le ragioni giuridiche e fattuali della pretesa. Non impone l'allegazione di atti meramente autorizzativi o procedurali, privi di contenuto utile a spiegare la pretesa fiscale.
Massime di principio
- L'autorizzazione della Procura per utilizzare in ambito fiscale dati raccolti durante un'indagine penale non deve necessariamente essere allegata all'avviso di accertamento.
- La mancata allegazione di un atto non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se quell'atto sia necessario per comprendere le ragioni sostanziali e fattuali della pretesa.
- Gli atti che tutelano il segreto istruttorio o regolano la trasmissione delle informazioni hanno una funzione diversa dagli atti probatori posti a fondamento dell'accertamento e, di regola, non rientrano nell'obbligo di allegazione.
- Resta contestabile l'effettivo contenuto dell'accertamento, inclusa la riferibilità al contribuente di movimentazioni bancarie appartenenti a familiari o a terzi: la legittimità dell'utilizzo dell'autorizzazione non rende automaticamente valido ogni elemento reddituale desunto dagli atti.
- Nel giudizio tributario è quindi opportuno distinguere tra vizi relativi alla trasmissione degli atti dall'autorità penale e vizi riguardanti la concreta attendibilità, riferibilità e motivazione delle riprese fiscali.
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