Cassazione Penale, Sentenza n. 33732/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che il fatto doveva essere riqualificato in truffa perché non vi sarebbe stato un autonomo reato presupposto: secondo la difesa De Stefano avrebbe solo messo a disposizione il proprio conto (Postepay) su cui far confluire la somma di euro 2.924,00, provento della truffa in danno di Ruggeri Giancarlo, e non avrebbe avuto partecipazione negli artifici e raggiri posti in essere dall'autore della truffa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere essenzialmente una rilettura di merito delle prove e per aver proposto una ricostruzione alternativa non consentita in questa sede. La Corte ha osservato che la Corte d'Appello aveva già valutato e ritenuto inverosimile la versione difensiva, motivando con richiamo alle dichiarazioni rese, tra cui l'esplicita negazione del coinvolgimento nel reato di truffa da parte del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, conformemente alle statuizioni della Corte Costituzionale n. 186/2000
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Il reato di ricettazione si configura quando si riceve, a scopo di profitto, denaro o beni sapendone la provenienza delittuosa; la Cassazione conferma che può sussistere anche in assenza di prova di concorso nell'autore del reato presupposto, se emerge la conoscenza della provenienza illecita
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il gravame inammissibile; la Corte lo ha applicato per imporre il pagamento delle spese al ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Fornisce criteri sulla possibilità di irrogare ammende per ricorsi inammissibili; la Corte di Cassazione, richiamando tale pronuncia, ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette una rilettura in sede di legittimità del merito probatorio: le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- La ricettazione (art. 648 c.p.) è integrata anche quando il soggetto riceve denaro sapendone la provenienza illecita, anche se non emergono elementi che lo colleghino direttamente alla consumazione degli artifici e raggiri del reato presupposto
- Per ottenere la riqualificazione in truffa il difensore deve far emergere elementi probatori della partecipazione attiva negli artifici e raggiri: la mera messa a disposizione di un conto, senza prove di concorso negli inganni, non è sufficiente
- Le affermazioni difensive contraddette da elementi processuali (comprese le dichiarazioni rese dall'imputato) sono valutate dalla Corte d'appello ed esaustivamente motivate, e tale valutazione vincola la suprema Corte salvo profili di diritto
- Il ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e, in presenza dei presupposti e secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende
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