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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14093 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'erroneità e l'insufficienza della motivazione. In particolare, sosteneva che l'avviso di accertamento non avesse adeguatamente spiegato perché le proprie deduzioni nel contraddittorio endoprocedimentale fossero inattendibili e non avesse considerato le caratteristiche oggettive dell'attività svolta. Contestava inoltre l'assenza di una motivazione specifica sulla gravità delle incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. La questione relativa alla gravità delle incongruenze è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile, perché non risultava adeguatamente proposta nei giudizi di merito e il ricorso non indicava dove e in quali termini fosse stata sollevata. Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse specificamente esaminato i rilievi della società, spiegando che lo studio di settore teneva conto dell'attività svolta in subappalto, che il progetto di costituire un consorzio era irrilevante per l'anno 2004 e che non erano stati forniti ulteriori dati contabili idonei a modificare il risultato dello studio. È stata quindi confermata la valutazione della CTR, che aveva riconosciuto rilievo soltanto all'indebitamento bancario ai fini della riduzione dei maggiori ricavi accertati e aveva ritenuto irrilevanti gli altri elementi dedotti. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993

    Consente l'accertamento fondato sugli studi di settore quando emergano scostamenti e incongruenze rilevanti tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione degli stessi. Nel caso concreto, la questione della gravità delle incongruenze non è stata esaminata nel merito perché ritenuta nuova e non adeguatamente dedotta nei precedenti gradi.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Disciplina il ricorso per cassazione per omesso esame o vizio della motivazione nei limiti applicabili al giudizio. La Corte ha escluso che la sentenza impugnata presentasse motivazione erronea o insufficiente.

  • D.M. Giustizia n. 55 del 2014

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese processuali poste a carico della società ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel contestare un accertamento basato sugli studi di settore, il contribuente deve dedurre tempestivamente già nei giudizi di merito l'eventuale assenza del requisito della gravità delle incongruenze e indicare con precisione dove tale contestazione è stata formulata.
  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se esamina in modo specifico le principali osservazioni presentate dal contribuente e spiega perché non siano idonee a modificare il risultato dello studio di settore; non è necessario accogliere tutte le giustificazioni proposte.
  • La motivazione del giudice tributario può essere essenziale, purché consenta di comprendere il percorso logico seguito e le ragioni per cui alcuni elementi sono stati ritenuti rilevanti e altri irrilevanti.
  • In cassazione non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o delle prove: occorre dimostrare un vizio effettivo della motivazione o che la ricostruzione alternativa sia l'unica logicamente possibile.
  • Elementi economici documentati, come l'indebitamento bancario, possono giustificare una riduzione dei maggiori ricavi accertati, ma il loro peso dipende dalla valutazione concreta dell'ufficio e del giudice.

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