Cassazione Penale, Ordinanza n. 09701/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dal testo emerge che, in appello, la difesa aveva chiesto l'assoluzione per particolare tenuità del fatto, mentre in sede di legittimità i motivi di ricorso miravano a contestare la stessa configurabilità del reato. La Corte ha rilevato che tale censura non era consentita in cassazione, perché incompatibile con la linea difensiva tenuta in appello e, comunque, diretta a rimettere in discussione una valutazione di merito già sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta, anche quanto agli elementi soggettivi del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a contestare la sussistenza del reato di evasione dopo che in appello era stata prospettata solo la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 385 c.p.
Il provvedimento richiama implicitamente il reato di evasione, oggetto della contestazione e della conferma di responsabilità nei gradi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino, in sostanza, a rivalutare la configurabilità del reato quando la doglianza si traduca in una contestazione del merito già definito con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto presuppone l'accertamento della responsabilità penale; pertanto, non è coerente in cassazione trasformare tale richiesta in una contestazione radicale dell'esistenza del reato se nei gradi di merito si è già sviluppata su presupposti diversi.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione completa sugli elementi costitutivi del reato, compreso l'elemento soggettivo, il controllo di legittimità non può essere utilizzato per sovrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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