Cassazione Penale, Sentenza n. 5045/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) per tre sentenze emesse nei confronti di Ombini Kendy. Il ricorso sosteneva la violazione del principio del ne bis in idem: i medesimi fatti erano infatti già stati unificati sotto il vincolo della continuazione con altri episodi da un provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Perugia del 04.11.2021 divenuto definitivo, per cui la nuova rideterminazione della pena in sede esecutiva re-introduceva una decisione già formatasi in esecutivis e ri-proponeva questioni già decise
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha motivato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 c.p.p. rispetto ai reati per i quali era già stato riconosciuto, in executivis dal G.U.P., il vincolo di un medesimo disegno criminoso. Pertanto l'ordinanza che aveva determinato la pena complessiva è stata annullata senza rinvio per violazione del principio del ne bis in idem
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sulla continuazione invocata in sede esecutiva per la rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte osserva che l'istanza ex art. 671 è inammissibile se riguarda reati per i quali è già intervenuto un giudicato esecutivo che ha deciso la sussistenza del vincolo
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la portata del giudicato esecutivo: opera solo sulle questioni dedotte ed effettivamente decise. La Corte usa questa norma per affermare che il giudicato esecutivo impedisce di riproporre questioni già decise e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'istanza
art. 649 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come erroneamente applicata: riguarda l'impugnazione degli atti penali. La Corte non conferma l'operatività della dedotta interpretazione del ricorrente, ma annulla l'ordinanza per violazione del ne bis in idem richiamando il giudicato esecutivo
principio del ne bis in idem
Applicato in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione: impedisce che si decida nuovamente con altro provvedimento una questione già definitivamente decisa a tutela della medesima persona e dello stesso fatto; può giustificare l'annullamento dell'atto esecutivo che reintroduca questioni già oggetto di giudicato esecutivo
giurisprudenza: Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020 (Regano, Rv. 280033)
Precedente richiamato per confermare che il ne bis in idem è applicabile analogicamente alle ordinanze del giudice dell'esecuzione quando esse costituiscono l'unico strumento per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem impedisce che, per lo stesso fatto e la stessa persona, si formi nuovamente un provvedimento o si riapra una valutazione già definitivamente decisa: il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di un giudicato esecutivo e dichiarare inammissibile l'istanza che riproponga questioni già decise
- Quando un G.U.P. o altra autorità ha riconosciuto in executivis l'esistenza del vincolo di continuazione per determinati fatti, la successiva richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva per gli stessi fatti è inammissibile
- Il giudicato esecutivo opera limitatamente sulle questioni effettivamente decise: il controllo del giudice dell'esecuzione deve essere mirato a non travalicare quanto già statuìto dal provvedimento esecutivo
- In presenza di conflitti tra più pronunce definitive che incidono sullo stesso trattamento sanzionatorio, occorre valutare se esista un'unica decisione esecutiva che impedisca la rinnovata determinazione della pena; in caso affermativo, l'atto esecutivo che reintroduce la questione rischia l'annullamento
- Prima di formulare istanze ex art. 671 c.p.p. è opportuno verificare la sussistenza di precedenti provvedimenti divenuti definitivi che abbiano già deciso la continuità o la natura satellite dei reati, per evitare il vizio del ne bis in idem
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