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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 3521 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - ONERE DELLA PROVA - Esistenza redditi esenti o sottoposti a tassazione separata - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo di aver giustificato la propria capacità di spesa mediante somme ricevute in donazione e, più in generale, mediante redditi esenti o soggetti a tassazione separata. L'Amministrazione aveva ritenuto insufficiente tale giustificazione perché il contribuente non aveva dimostrato in modo analitico l'effettivo impiego delle somme per sostenere le spese e mantenere i beni considerati nell'accertamento.

La decisione

La sentenza ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'accertamento. Il mero scostamento dai parametri del redditometro non è sufficiente, poiché si tratta di presunzioni semplici che devono essere supportate da ulteriori elementi e da una motivazione adeguata, anche in relazione alle contestazioni del contribuente. Inoltre, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve dimostrare l'esistenza di redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ma non è tenuto a fornire la prova dettagliata dell'impiego di tali somme per ciascuna spesa o per il mantenimento dei beni. L'accertamento è quindi risultato illegittimo e la pretesa dell'Amministrazione non è stata accolta.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

    Il contribuente deve dimostrare l'esistenza di redditi esenti o sottoposti a tassazione separata.

    La norma pone a carico del contribuente la prova dell'esistenza e della disponibilità di redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ma non anche la dimostrazione analitica dell'utilizzo di tali somme per ogni singola spesa o per il mantenimento dei beni considerati nel redditometro.

Massime di principio

  • L'accertamento da redditometro non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra spese e reddito dichiarato: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi e una motivazione concreta.
  • Il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando la disponibilità di redditi esenti, soggetti a tassazione separata o di altre disponibilità finanziarie, come somme ricevute in donazione.
  • Una volta provata l'esistenza e la disponibilità delle somme, non è normalmente necessario ricostruire analiticamente come ogni importo sia stato utilizzato per ciascuna spesa accertata.
  • L'Amministrazione deve esaminare e confutare in modo specifico le giustificazioni offerte dal contribuente; una motivazione meramente apparente o basata sul mancato tracciamento di ogni singolo esborso può rendere illegittimo l'accertamento.
  • La disponibilità di somme non imponibili non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: la loro esistenza deve essere adeguatamente documentata e deve risultare plausibile rispetto alla capacità di spesa contestata.

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