Ordinanza n. 484/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento dei seguenti atti: a) del provvedimento di esclusione del RUP del 22.10.2025 dall' Appalto Specifico (AS), ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la conclusione di un accordo quadro della durata di due anni (e ulteriore opzione di 2 anni), per la fornitura di derrate alimentari per le mense obbligatorie di servizio in gestione diretta/mista della Marina Militare, da aggiudicarsi sulla base del minor prezzo, nell'ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per alimenti e ristorazione - Lotto 17 - CIG B762684881; b) del provvedimento di aggiudicazione del lotto 17 in favore della società Jonica Catering, ove intervenuto, non ancora conosciuto con riserva di motivi integrativi/aggiunti; c) della documentazione relativa alla fase di verifica della congruità del prezzo offerto non ancora conosciuto con riserva di motivi integrativi/aggiunti; d) della determina a contrarre n.51 del 19.6.2025 e della lex specialis, del Capitolato d'oneri e della Determina a contrarre con particolare riferimento agli artt.15 e 17 del Capitolato ove interpretabili in modo escludente così come illegittimamente fatto dalla stazione appaltante; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per la declaratoria del diritto all'aggiudicazione e per il subentro nel contratto eventualmente stipulato dall'aggiudicataria previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, con espressa riserva di incardinare un giudizio per il risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, CPA, nonché in via subordinata per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una riedizione nell'alveo della legittimità; nonché in via subordinata per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimo silenzio - rifiuto ex art.116 CPA sulla istanza di accesso prot.879/is del 23.9.2025; nonché per l'accertamento del diritto all'accesso della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL il 19\11\2025 :
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 23 settembre 2025 relativa all'offerta dell'operatore primo classificato e agli atti della procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., un ricorso contro il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso alla documentazione della procedura di appalto specifico, chiedendo copia dell'offerta amministrativa, tecnica ed economica dell'impresa prima classificata o aggiudicataria, dei verbali di gara, dei verbali di verifica dei requisiti e della sostenibilità dell'offerta, degli eventuali verbali di verifica dell'anomalia, della documentazione acquisita dalla stazione appaltante per valutare la congruità dell'offerta e delle dichiarazioni rese dall'altra concorrente. L'accesso era richiesto per finalità difensive nell'ambito dell'impugnazione dell'esclusione dalla gara e degli eventuali atti di aggiudicazione. Il giudice ha rilevato che, allo stato, l'aggiudicazione non era ancora intervenuta.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di accesso. Ha ritenuto che i documenti richiesti non potessero essere oggetto di accesso prima dell'aggiudicazione, in applicazione dell'art. 35, comma 2, lettere d) ed e), del d.lgs. 36/2023. La circostanza che l'accesso fosse richiesto per finalità difensive non ha consentito di superare il differimento legale dell'accesso previsto per la fase antecedente all'aggiudicazione. Il provvedimento definisce la domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.; dal testo non emerge una specifica regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Visto il ricorso per l’accesso proposto da parte ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
La tutela contro il silenzio sull'istanza di accesso è stata proposta nell'ambito del giudizio amministrativo pendente, mediante ricorso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
art. 35, comma 2, lett. d) ed e), d.lgs. 36/2023
i documenti richiesti da parte ricorrente non possono costituire oggetto di accesso fino all’aggiudicazione
Gli atti e i documenti della procedura di gara rientranti nelle lettere indicate non sono ostensibili prima dell'aggiudicazione; il divieto opera anche rispetto alla richiesta di accesso formulata per finalità difensive.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento, i documenti soggetti al differimento previsto dall'art. 35, comma 2, lettere d) ed e), del d.lgs. 36/2023 non possono essere acquisiti mediante accesso prima dell'aggiudicazione.
- Il carattere difensivo dell'accesso non consente di superare il differimento legale dell'accesso agli atti di gara previsto per la fase antecedente all'aggiudicazione.
- In assenza di aggiudicazione, una richiesta di accesso all'offerta dell'altro concorrente e alla documentazione relativa alla verifica dei requisiti, della sostenibilità o dell'anomalia dell'offerta deve essere respinta quando la documentazione rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 35, comma 2, lettere d) ed e), del d.lgs. 36/2023.
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