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Sentenza

Sentenza n. 4724/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1766/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, non impugnata e divenuta esecutiva, con la quale erano state riconosciute spettanze economiche a suo favore. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Sono stati richiesti il pagamento integrale delle somme dovute, la rivalutazione, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la richiesta di rivalutazione, ritenendo che il giudice dell’ottemperanza non possa integrare il contenuto di un titolo formato da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale, su questioni rientranti nella giurisdizione di quest’ultimo, come i diritti accessori. Ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta la Segreteria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o un funzionario delegato. Ha inoltre disciplinato gli obblighi del commissario, la liquidazione del relativo compenso e le modalità di deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, imporre misure di coercizione indiretta e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di imporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata quantificata negli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla mancata impugnazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Regola la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo autorizzato del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 8 legge n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    È richiamato quale ulteriore parametro per la liquidazione delle spese di viaggio con mezzo proprio del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza non impugnata del giudice ordinario, verificati il passaggio in giudicato o comunque l’esecutività del titolo e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il contenuto di un titolo giudiziale formato da un diverso ordine giurisdizionale, quando ciò richieda una decisione su questioni rientranti nella giurisdizione di quest’ultimo; pertanto, non può riconoscere, in assenza di statuizione del titolo, diritti accessori come la rivalutazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissando il termine per l’intervento sostitutivo e disciplinando anche le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Ai fini della richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine decadenziale decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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