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Sentenza

Sentenza n. 2455/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inadempimento del Comune all'obbligo di pagamento derivante dal decreto ingiuntivo n. 451/2024 del Tribunale di Catania, dichiarato definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 451/2024, emesso dal Tribunale di Catania il 21 febbraio 2024 e notificato al Comune il 4 marzo 2024, divenuto definitivamente esecutivo il 1° agosto 2025 ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il titolo ingiungeva il pagamento di euro 10.766,71, degli interessi richiesti e delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 567,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA. La ricorrente ha inoltre domandato il pagamento degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002, degli interessi anatocistici, delle ulteriori spese accessorie e delle spese del giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune, non costituito, non ha contestato il perdurante inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., del termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a., nonché degli adempimenti di notificazione richiesti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha ordinato al Comune di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza la somma di euro 10.766,71, gli interessi dovuti e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Quanto alle ulteriori spese successive al giudicato, ha riconosciuto soltanto quelle funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo, agli atti accessori, alla registrazione, alle copie, alla notificazione e all'eventuale diffida, purché effettivamente sostenute e documentate; ha escluso invece le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché riconducibili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inadempimento, il segretario generale del Comune di Tremestieri Etneo quale commissario ad acta, assegnandogli sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso al Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione

    Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto o divenuto definitivamente esecutivo.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    termine decennale per la proposizione dell'azione

    L'azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale indicato dalla disposizione, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    termine per il deposito del ricorso

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale per il deposito del ricorso di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    è stata documentata l'avvenuta notificazione all'intimato Comune

    Prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice deve essere documentata la notificazione del titolo esecutivo secondo le modalità previste dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    per il caso di persistente inottemperanza

    Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.

  • art. 647 c.p.c.

    è stata dichiarata la definitiva esecutività

    La dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo consente di qualificare il titolo come suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

  • artt. 474 e seguenti c.p.c.

    procedimento di esecuzione forzata

    Le spese di precetto e delle procedure di esecuzione forzata non sono automaticamente rifondibili nel giudizio di ottemperanza, poiché riguardano strumenti esecutivi distinti scelti dal creditore.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

    Gli interessi moratori dovuti in relazione al credito risultano compresi nell'obbligo di pagamento derivante dal titolo, nei limiti accertati dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 1283 c.c.

    interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei

    La domanda relativa agli interessi anatocistici è stata considerata nell'ambito delle somme richieste in esecuzione del titolo, senza autonoma statuizione ulteriore rispetto a quanto dovuto in base al giudicato.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico

    La richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata entro il termine indicato dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto o divenuto definitivamente esecutivo, purché il ricorrente produca il titolo e ne dimostri l'esecutorietà.
  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione debitrice devono essere verificati il rispetto del termine per la proposizione dell'azione, dei termini processuali per il deposito del ricorso e degli adempimenti di notificazione del titolo previsti dalla disciplina sull'esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
  • Accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, degli interessi e delle spese giudiziali ivi liquidate, assegnando un termine perentorio per l'adempimento.
  • Le spese successive alla formazione del titolo sono rifondibili nel giudizio di ottemperanza soltanto se funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione o alla registrazione del titolo, agli atti accessori e alla diffida, e purché siano effettivamente sostenute e documentate.
  • Le spese di precetto e quelle relative a procedure di esecuzione forzata non satisfattive non sono dovute nell'ottemperanza, poiché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dal giudizio amministrativo di esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un termine ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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