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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento del verbale della commissione di disciplina della -OMISSIS- del 1° ottobre 2025, con il quale è stato ratificato il provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- settembre 2025;

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione di disciplina che ha ratificato il provvedimento di immediata revoca della concessione dello stand o spazio commerciale e di sospensione permanente da ogni attività all’interno del complesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La società concessionaria ha impugnato il verbale della commissione di disciplina del 1° ottobre 2025, con cui è stato ratificato un precedente provvedimento recante l’immediata revoca dell’assegnazione in concessione di uno stand o spazio commerciale e la conseguente immediata sospensione permanente da ogni attività all’interno del complesso. Il giudice ha ritenuto che il verbale di ratifica avesse rilevanza esterna e immediata lesività, poiché si saldava al provvedimento ratificato, convalidandolo anche sotto il profilo della competenza. In sede cautelare è stata rilevata, prima facie, la reiterata omissione delle garanzie partecipative e difensive spettanti al soggetto sanzionato, previste anche dall’art. 12, terzo e quarto capoverso, del Regolamento di gestione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti dell’atto impugnato, confermando il decreto cautelare presidenziale n. 19/2026. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella plausibile violazione delle garanzie partecipative e difensive previste dal Regolamento di gestione, precisando che l’accertamento è sommario e resta impregiudicato l’approfondimento nella fase di cognizione piena. Ha ravvisato il periculum in mora nella necessità di preservare la continuità operativa della società, sottoposta a concordato preventivo in continuità, per tutelare il soddisfacimento dei creditori, i livelli occupazionali e la capacità produttiva. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.

  • art. 12, par. 2, lett. b) del Regolamento di gestione

    È richiamato per affermare la rilevanza esterna del nuovo atto di ratifica e la sua immediata lesività, in quanto l’atto si salda al provvedimento ratificato e lo convalida quanto alla competenza.

  • art. 12, terzo e quarto capoverso, del Regolamento di gestione

    Prevede garanzie partecipative e difensive a favore del soggetto sanzionato; la loro reiterata omissione ha fondato, in sede cautelare, il fumus di illegittimità degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e della vicenda.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Un atto di ratifica avente rilevanza esterna e immediata lesività può essere autonomamente impugnato quando si salda all’atto ratificato, producendo effetti lesivi e convalidandolo anche sotto il profilo della competenza.
  • In sede cautelare, la reiterata omissione delle garanzie partecipative e difensive previste dal regolamento applicabile nei confronti del soggetto sanzionato integra un plausibile vizio di legittimità idoneo a fondare il fumus boni iuris.
  • Nel giudizio cautelare, la continuità operativa di un’impresa sottoposta a concordato preventivo in continuità può prevalere nella comparazione degli interessi quando la sospensione dell’attività rischi di compromettere il soddisfacimento dei creditori, i livelli occupazionali e la capacità produttiva.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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