Cassazione Penale, Sentenza n. 309/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa. Il ricorrente contestava la valutazione della gravità indiziaria, sostenendo insufficiente la prova della sua partecipazione e del suo ruolo nel presunto sfruttamento illecito di un canale irriguo a favore del clan "batanesi": deduceva che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori non dimostravano né l'esistenza di una gestione parallela e illecita né che egli avesse chiesto o percepito somme illecite, e faceva valere che molte contestazioni erano prive di riscontri documentali o potevano essere spiegate come legittime attività consortili.
La decisione
Il rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame: le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni e altri elementi probatori sono risultate reciprocamente coerenti e idonee a far ritenere la sussistenza di gravi indizi circa il ruolo fiduciario del ricorrente nei confronti del capo-cosca Bontempo Scavo e la gestione occultata del canale irriguo come fonte di controllo e proventi per l'associazione. È stata confermata la custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre si danno gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio per cui il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli adempimenti da eseguirsi in cancelleria a seguito del provvedimento di rigetto.
art. 416-bis c.p. (delitto contestato)
La fattispecie di partecipazione all'associazione mafiosa è il capo di imputazione; la decisione valuta la gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare in relazione a tale reato, valorizzando dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni come elementi di corroborazione.
Massime di principio
- In casi di reato associativo (in particolare associazione mafiosa), le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se concordi e corroborate da altri riscontri (intercettazioni, comportamenti fiduciari), possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari.
- Le intercettazioni che mostrano un rapporto gerarchico o fiduciario (ordini, richieste di aiuto in situazioni critiche) sono valutate come elemento probatorio significativo anche se non provano da sole il compimento di tutte le condotte contestate.
- La regolarità formale della contabilità o l'assenza di denunce da parte di terzi non esclude automaticamente la responsabilità quando esistono fondati motivi per ritenere che i potenziali testimoni temano ritorsioni e quindi non si manifestino.
- Il mancato riscontro diretto di percezione di somme illecite non esclude la partecipazione qualora emerga un ruolo di gestione fiduciaria di risorse strategiche usate dall'associazione per controllo territoriale e introiti.
- La valutazione della gravità indiziaria è rimessa al giudice del merito e può essere sindacata in sede di impugnazione soltanto in presenza di vizi di legge o di palese illogicità nella motivazione; contestazioni meramente alternative o ricostruzioni difensive non sono sufficienti a ribaltare il giudizio cautelare.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrà puntare a produrre elementi specifici di smentita (prove documentali, testimonianze indipendenti, alibi, dimostrazione di funzioni formalmente esercitate e trasparenza contabile) per rompere la catena di corrispondenze probatorie tra dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni.
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