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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21532/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, su appello del PM ex art.310 c.p.p., aveva sostituito gli arresti domiciliari disposti dal GIP con la custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduceva l'erroneità della valutazione del Tribunale secondo cui l'indagato fosse il soggetto deputato allo spaccio, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'esistenza del pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sono state ritenute generiche e aspecifiche e non hanno confrontato adeguatamente il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato il divieto per la cassazione di riesaminare i fatti e la valutazione probatoria di merito, ribadendo che l'ordinanza del Tribunale ha dato adeguata e logica motivazione circa i gravi indizi, basandosi sul rinvenimento in un locale nella disponibilità dell'indagato di oltre 5,220 kg di cocaina in confezioni sottovuoto, due pistole (una con matricola abrasa), munizionamento, materiale per il confezionamento e una macchina conta-banconote. La misura custodiale è stata ritenuta congrua alla luce dell'ingente quantitativo di stupefacente e del possesso di armi clandestine, nonostante l'indagato fosse incensurato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    appello proposto dal Pubblico Ministero

    norma che legittima l'appello del PM contro provvedimenti del giudice per le indagini preliminari o del GIP; nella fattispecie il Tribunale ha agito in sede di appello del PM sostituendo la misura cautelare

  • art. 606 cod. proc. pen.

    criteri di motivazione della Corte di cassazione

    la Corte ricorda che il suo controllo è limitato alla correttezza giuridica e motivazionale del provvedimento impugnato, non al riesame dei fatti o della valutazione probatoria di merito

  • Cass. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (Tiana)

    massima richiamata nella motivazione

    precedente che delimita il perimetro del sindacato della Cassazione sulla valutazione degli indizi e riafferma il divieto di trasformare la Corte in giudice di merito

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    richiamata in tema di responsabilità per l'inammissibilità

    principio secondo cui, se l'inammissibilità non è frutto di colpa, tuttavia può conseguire la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale principio per irrogare la sanzione

  • art. 2 (adempimenti) [riferimento testuale incompleto]

    richiamato a fini di inoltro alla cancelleria: il testo originario cita l'art.2 per adempimenti ulteriori ma la sentenza è troncata nella parte finale

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare il merito probatorio: i ricorsi che mirano a rivedere la valutazione degli indizi senza contestare la correttezza giuridica o la logica della motivazione sono generalmente inammissibili.
  • Perché un ricorso in Cassazione sia ammissibile è necessario formulare censure specifiche e confrontarsi punto per punto con il percorso motivazionale del giudice di merito; rilievi generici o aspecifici sono insufficienti.
  • Il rinvenimento, in locale nella disponibilità dell'indagato, di ingenti quantitativi di stupefacente, armi clandestine, materiale per il confezionamento e strumenti per il conteggio del denaro costituiscono elementi forti per fondare la gravità indiziaria e giustificare misure cautelari più afflittive come la custodia in carcere.
  • L'assenza di precedenti penali non esclude automaticamente la misura più grave se il quadro indiziario e le modalità del rinvenimento indicano pericolosità concreta e rischio di reiterazione.
  • Il difensore che intenda impugnare misure cautelari deve documentare in modo puntuale le inconsistenze logiche o giuridiche della motivazione del giudice di merito, altrimenti il ricorso rischia la declaratoria di inammissibilità e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
  • La parte soccombente in ricorso in Cassazione può essere condannata alle spese e a una sanzione se il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono profili di colpa esclusiva nella determinazione dell'inammissibilità.

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