Cassazione Penale, Sentenza n. 18263/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che gli applicava la sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno, deducendo violazione di legge per valutazione errata della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011; ha contestato la mancata considerazione della "pericolosità di minor rilievo" ex art. 4, lett. c) del medesimo decreto legislativo; ha lamentato che la Corte d'appello non ha dato peso alla valenza risocializzante della concreta prospettiva lavorativa (offerta di lavoro di tre mesi) e ha ritenuto la valutazione della pericolosità e dei precedenti incongrua e apodittica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua, approfondita e logica sulla ricorrenza dei presupposti per la misura di prevenzione, con riferimento a plurime condotte illecite ripetute nel tempo e ad un "modus vivendi" incompatibile con la normale vita civile; ha altresì valutato irrilevante l'offerta lavorativa di breve durata. La Cassazione ha poi richiamato il principio per cui il giudice della prevenzione può basare il proprio giudizio anche su fatti non definitivamene accertati in sede penale (salvo assoluzione piena), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 6, comma 1; art. 4, lett. c); artt. 28 e 29
Art. 6 comma 1: criterio di valutazione della pericolosità per l'applicazione delle misure di prevenzione; Art. 4 lett. c): distinzione della pericolosità "di minor rilievo" che il giudice deve valutare con scrupolo; artt. 28-29: ribadiscono l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale e la possibilità per il giudice di prevenzione di ricostruire autonomamente i fatti rilevanti.
codice di procedura penale
La sentenza di assoluzione per insufficienza di prove (art. 530, comma 2) non impedisce automaticamente al giudice della prevenzione di considerare i medesimi fatti come elementi indiziari della pericolosità, salvo che vi sia una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena che escluda ontologicamente il fatto.
Corte costituzionale
Conferma che le misure di prevenzione richiedono il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica e che tali misure sono autonome rispetto al procedimento penale, non richiedendo necessariamente l'instaurazione di un processo penale per il soggetto proposto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: occorre dimostrare motivazione inesistente o meramente apparente o altra violazione di legge, non solo dissentire sulla valutazione di fatto.
- Il giudice della prevenzione può fondare il proprio giudizio anche su fatti non valutati in sede penale: l'autonomia del procedimento di prevenzione consente di utilizzare elementi indiziari e ricostruzioni autonome, salvo che un fatto sia stato escluso irrevocabilmente da una sentenza di assoluzione con formula piena.
- La presenza di un elemento favorevole (es. offerta di lavoro a tempo determinato) non è automaticamente idonea a escludere la pericolosità se è limitata nel tempo e non coerente con il "modus vivendi" complessivo dell'interessato; il valore dell'elemento va valutato nel contesto e motivato dal giudice.
- Per ottenere l'accoglimento del ricorso occorre confrontarsi specificamente e puntualmente con le motivazioni del giudice di merito: una mera affermazione di contrarietà valutativa senza allegare profili di illegittimità normativa o motivazionale rilevanti è inidonea.
- La corte di legittimità richiede motivazioni chiare, logiche e prive di aporie quando si afferma la pericolosità: ragioni articolate e riferimenti a precedenti giudiziari rilevanti giustificano l'applicazione delle misure di prevenzione.
Testo integrale
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