Sentenza del 24/06/2019 n. 3924 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tasse auto- Termine di iscrizione a ruolo- Inammissibilità del ricorso originario avverso la cartella di pagamento per l'eccepita prescrizione del tributo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. La prova della regolare relata di notifica dell'avviso di accertamento ha escluso la prescrizione dedotta dal contribuente e ha comportato l'inammissibilità del ricorso originario proposto contro la cartella di pagamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento eccependo la prescrizione del tributo automobilistico, sostenendo che fosse decorso il termine triennale senza che l'Amministrazione avesse dimostrato atti interruttivi della prescrizione. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso. In appello, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto la prova della regolare notificazione del precedente avviso di accertamento, atto prodromico rispetto alla cartella, dal quale derivava l'interruzione dei termini e la conseguente tardività o inammissibilità dell'impugnazione originaria.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. n. 546/1992
Disciplina gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario, tra cui la cartella di pagamento, e rileva ai fini della corretta individuazione dell'oggetto e dei limiti dell'impugnazione.
Artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973
Riguardano i termini e gli adempimenti connessi alla formazione e alla notificazione della cartella di pagamento. La loro applicazione deve essere coordinata con la precedente notificazione dell'atto impositivo.
Art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2
È richiamato in relazione alla disciplina del tributo automobilistico e dei relativi termini di accertamento e riscossione.
Massime di principio
- Quando si eccepisce la prescrizione o la decadenza di un tributo nella fase di impugnazione della cartella, occorre verificare se sia stato previamente notificato un avviso di accertamento valido.
- La regolare notificazione dell'avviso di accertamento può interrompere il decorso della prescrizione e impedire che il contribuente fondi validamente il ricorso sulla semplice decorrenza del termine originario.
- La produzione in giudizio della relata di notifica o di altra documentazione idonea può essere decisiva per dimostrare la validità e la tempestività dell'azione di riscossione.
- L'impugnazione della cartella non consente necessariamente di rimettere in discussione un avviso di accertamento già ritualmente notificato e non tempestivamente impugnato.
- Per valutare una contestazione analoga è necessario ricostruire l'intera sequenza degli atti: accertamento, notificazione, eventuali atti interruttivi, iscrizione a ruolo e notifica della cartella.
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