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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 498/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2004 per indeducibilità di costi derivanti da fatture ritenute fittizie (per € 1.595.560,00). La società ha dedotto, in particolare: 1) nullità dell'atto per violazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (avviso emesso prima dei 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione), 2) omessa pronuncia su motivi di impugnazione già proposti in primo grado (violazione art. 112 c.p.c.), 3) carenza di prova circa la fittizietà delle fatture e errata valutazione delle prove offerte (richiamo di norme tributarie e probatorie: TUIR, DPR 633/1972, DPR 600/1973, artt. 2697 c.c., 115-116 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento emesso "ante tempus" perché l'Ufficio non ha dimostrato l'esistenza di specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare la deroga al termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei giudizi di merito sono compensate tra le parti; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle entrate e liquidate in complessivi euro 11.000,00 oltre euro 200,00.

Norme richiamate

  • legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di 60 giorni, decorrente dalla consegna al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, tutela il diritto al contraddittorio; l'inosservanza di detto termine rende illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine salvo che l'Amministrazione provi specifiche e concrete ragioni di urgenza. Non è sufficiente la mera indicazione dell'imminente scadenza dei termini decadenziali: l'urgenza deve essere provata dall'Ufficio sulla base di fatti concreti e non imputabili allo stesso.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di diritto): la Corte ha valutato i motivi dedotti alla luce delle ipotesi di legittimità previste dall'art. 360 c.p.c., accogliendo il motivo relativo alla violazione dell'art. 12 L. 212/2000 e dichiarando assorbiti gli altri.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 40 e 41-bis

    Richiamati dalla ricorrente in relazione all'onere probatorio e alle presunzioni fiscali; nella decisione di legittimità tali censure sono risultate assorbite una volta accolto il motivo sul termine dilatorio.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21

    Richiamati in relazione alla deduzione dell'indetraibilità/validità dell'IVA e alla natura delle operazioni fatturate; non sono stati valutati nel merito dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • TUIR, art. 109

    Menzi onato dalla ricorrente in tema di rilevanza fiscale dei costi; la Corte non è entrata nel merito di questa censura avendo deciso per l'illegittimità formale dell'avviso.

  • codice civile, art. 2697

    Richiamato in ordine all'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'onere di provare l'urgenza dell'Ufficio grava sull'Amministrazione e che il contribuente non deve dimostrare di aver subito pregiudizio per ottenere l'annullamento dell'atto emesso ante tempus.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dalla ricorrente per la presunta omissione di pronuncia su alcuni motivi; la Corte ha ritenuto tali questioni assorbite dall'accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento notificato prima dello spirare dei 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni è illegittimo salvo che l'Amministrazione provi specifiche e concrete ragioni di urgenza.
  • La mera prossimità della scadenza dei termini decadenziali non costituisce, di per sé, una ragione di urgenza valida: l'Ufficio deve provare fatti concreti non a sua imputabilità che giustifichino l'emissione anticipata.
  • Il contribuente non è tenuto a dimostrare che il minor termine gli ha arrecato un danno concreto alla difesa; il termine di 60 giorni tutela il pieno dispiegarsi del contraddittorio in via autonoma.
  • Se l'urgenza non è adeguatamente comprovata dall'Amministrazione, il giudice può annullare l'atto e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Le censure di merito (es. valutazione della prova circa la fittizietà delle fatture) possono risultare assorbite se il vizio formale (violazione del termine dilatorio) conduce all'annullamento dell'atto.

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