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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12612/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a cartella di pagamento emessa per violazioni del codice della strada, poi respinta in primo grado. L'interessato ha proposto appello, ma il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. perché l'appellante non aveva rinnovato la notifica dell'atto di impugnazione a Roma Capitale, come ordinato con precedente provvedimento istruttorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 156, 307 e 310 c.p.c., sostenendo che l'ordine di rinnovazione era fondato su un presupposto errato: la notifica dell'appello non era invalida, poiché era stata eseguita anche all'indirizzo PEC "protocollo.notifica.attigiudiziari pec.comune.roma.it", risultante da Reginde ai sensi dell'art. 16, comma 12, e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, ed era lo stesso indirizzo già utilizzato nel giudizio di primo grado, in cui il Comune si era costituito. La difformità indicata nella relata di notifica rispetto al registro IPA era, secondo il ricorrente, un mero errore materiale superato dall'attestazione in atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che dall'attestazione prodotta emergeva che l'atto era stato notificato all'indirizzo PEC iscritto in Reginde, sicché la notifica non era nulla; la diversa indicazione contenuta nella relata, riferita al registro IPA, costituiva un errore materiale che il giudice di merito avrebbe dovuto emendare facendo prevalere i dati oggettivi risultanti dalla documentazione. Poiché l'ordinanza di estinzione del giudizio d'appello si fondava sull'erroneo presupposto della nullità della notifica, la Corte ne ha dichiarato la nullità, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La memoria depositata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché estranea all'oggetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 307 c.p.c.

    l'estinzione del processo d'appello non può essere dichiarata se il presupposto della rinnovazione della notifica è erroneo; il provvedimento estintivo fondato su un presupposto inesatto è cassabile

  • art. 310 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme processuali per censurare gli effetti dell'erronea declaratoria di estinzione del giudizio

  • art. 102 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel quadro della doglianza sulla corretta instaurazione del contraddittorio

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere che l'eventuale irregolarità formale non comportava nullità ove l'atto avesse raggiunto il suo scopo

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012

    indica il regime degli indirizzi PEC rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche

  • art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012

    l'indirizzo PEC rilevante per la notifica è quello risultante dal registro telematico previsto dalla norma, non quello erroneamente indicato nella relata

Massime di principio

  • Quando la notifica telematica risulta effettivamente eseguita a un indirizzo PEC iscritto nel registro rilevante, un errore materiale nella relata circa la fonte dell'indirizzo non determina nullità dell'atto se i dati oggettivi in atti dimostrano la correttezza della notifica.
  • Il giudice di merito, prima di dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica, deve verificare in concreto la sussistenza della nullità della notifica originaria; se il presupposto è errato, la declaratoria di estinzione è viziata.
  • Nel processo civile, ai fini della validità delle notificazioni a mezzo PEC alle pubbliche amministrazioni, rileva l'indirizzo risultante dal registro telematico previsto dalla disciplina speciale, non una diversa indicazione meramente formale contenuta nell'atto notificatorio.
  • Gli errori materiali contenuti nella relata di notifica devono essere valutati alla luce delle attestazioni e degli elementi oggettivi prodotti in giudizio, privilegiando la sostanza dell'avvenuta notificazione rispetto alla mera apparenza formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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