Cassazione Penale, Sentenza n. 17865/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per presunta ingiusta detenzione: custodia in carcere dal 23/02/2021 al 14/06/2021 e arresti domiciliari dal 15/06/2021 al 16/11/2021. Le misure furono adottate per il sospetto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309, capo C) e per cessioni di stupefacente (artt. 81 co. 2, 110 c.p., 73 co. 1 DPR 309/90, capo C1). In sede di giudizio di merito Sutera fu assolto (prima e in appello) da tutte le imputazioni contestate. In sede di riparazione la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che la frequentazione abituale di Sutera con Pietro Amante (organizzatore dell'associazione secondo l'accusa) fosse caratterizzata da elementi ambigui e antigiuridici — debiti/crediti derivanti dal gioco d'azzardo, conversazioni sulle forniture di "fumo" e atteggiamenti di cautela (es. "il mio telefono secondo me fa puzza") — e che tali comportamenti, per la loro gravissima imprudenza/colpa, abbiano contribuito a creare l'apparenza di responsabilità penalmente rilevante, giustificando così la misura cautelare.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Sutera. Ha confermato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale ma deve basarsi su fatti accertati o non negati nel processo di merito; non è possibile invocare l'indennizzo se una condotta gravemente colposa del ricorrente ha concorso a creare la rappresentazione del reato che ha determinato la misura cautelare. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto coerente e non illogica la valutazione della Corte d'appello secondo cui la stabile frequentazione con Amante, le conversazioni sulle forniture di stupefacenti e la cautela mostrata da Sutera potevano essere oggettivamente interpretate come segnali di complicità e come cause concausali dell'adozione della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese al Ministero resistente.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma richiamata per definire il reato contestato in primo grado (traffico di sostanze stupefacenti); nel processo di merito l'accusa fondata su tale norma è stata esclusa nei confronti del ricorrente, ma la Corte della riparazione ha considerato che l'appartenenza o la vicinanza di altri indagati all'associazione non era stata esclusa.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1
Norma relativa alla disciplina delle cessioni di stupefacenti, posta tra le imputazioni (capo C1). La sentenza di merito ha escluso la prova delle cessioni imputate a Sutera, ma la Corte ha ritenuto che comportamenti extraprocessuali e conversazioni intercettate potessero comunque dar luogo a un'apparenza indiziaria rilevante in fase cautelare.
Codice Penale, artt. 81 comma 2 e 110
Norme richiamate per la partecipazione al reato e il concorso di persone nel fatto; contestate nell'imputazione originaria. La Corte della riparazione ha valutato la condotta colposa del ricorrente indipendentemente dall'esito definitivo sulle singole imputazioni sostanziali.
Codice di Procedura Penale, art. 314
Norma sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha ribadito i principi applicativi: autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale; necessità che l'eventuale condotta dolosa o gravemente colposa del ricorrente sia fondata su dati di fatto accertati o non negati nel giudizio di merito e che la condotta sia causalmente connessa con l'adozione della misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale, ma non può ignorare fatti accertati o non contestati nel giudizio di merito: la colpa grave deve fondarsi su elementi concreti emersi nel procedimento.
- L'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo se il comportamento extraprocessuale o processuale dell'interessato ha concorso, per grave negligenza o imprudenza, a creare l'apparenza del reato che ha determinato la misura cautelare.
- Frequentazioni "ambigue" con soggetti ritenuti vicini ad ambienti criminali, conversazioni criptiche o atteggiamenti particolarmente cauti possono essere oggettivamente interpretati come segnali di complicità e valutati come cause concausali dell'adozione di misure cautelari.
- Il giudice della riparazione valuta ex ante se, alla luce degli elementi indiziari disponibili al momento della misura, poteva apparire fondata l'accusa e se a questa apparenza abbia contribuito la condotta del ricorrente; la valutazione è fondata sulle ordinarie regole di esperienza e responsabilità personale.
- Per difendersi in sede di riparazione è utile confrontare espressamente la decisione di merito: se la sentenza penale esclude specifici fatti, il ricorrente deve dimostrare che non esistono altri elementi obiettivi che possano aver creato l'apparenza del reato nel periodo cautelare.
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