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Ordinanza

Ordinanza n. 400/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione degli effetti: del giudizio collegiale e dei giudizi individuali negativi della Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) - Settore Concorsuale 12/A1 - Diritto Privato, Fascia I, relativi alla domanda n. 150844 presentata dal ricorrente nel V quadrimestre della tornata 2023/2025, con cui è stato espresso giudizio finale negativo per il mancato conseguimento della “piena maturità scientifica” al ricorrente comunicato in data 8 novembre 2025; 2) del verbale n. 9 del 2 novembre 2025, nella parte in cui la Commissione ha definito in senso negativo il giudizio sul candidato; 3) dei giudizi individuali negativi espressi dai Commissari Prof. Raffaele Caterina, Prof.ssa Valeria Caredda e Prof.ssa Anna Carla Nazzaro; 4) di tutti i verbali delle riunioni della Commissione (Verbale n. 1 del 9/02/2024, Verbale n. 1 del 5/08/2025, Verbale n. 2 del 3/09/2025, Verbale n. 3 del 30/09/2025, Verbale n. 4 del 8/10/2025, Verbale n. 6 del 27/10/2025, Verbale n. 7 del 29/10/2025, Verbale n. 8 del 31/10/2025, Verbale n. 9 del 2/11/2025); 5) ove occorra del Decreto Direttoriale n. 2227 del 19 dicembre 2023 di nomina della Commissione di esame; del verbale n. 1 del 9 febbraio 2024, con cui la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione ; dell'elenco degli abilitati per il settore concorsuale 12/A1, I fascia, V quadrimestre 2023/2025, ove esistente e non conosciuto, limitatamente alla parte in cui viene incluso il ricorrente; 6) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali negativi della Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, relativi alla domanda di abilitazione alla prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio finale negativo espresso dalla Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel V quadrimestre della tornata 2023/2025, nonché i giudizi individuali dei commissari, il verbale collegiale n. 9 del 2 novembre 2025, gli ulteriori verbali della Commissione, il decreto di nomina della Commissione, i criteri di valutazione e gli atti connessi. Il giudizio negativo era motivato dal mancato conseguimento della piena maturità scientifica. In sede cautelare il ricorrente, senza ottenere una pronuncia immediata sulla sospensione degli atti, ha insistito per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, rappresentando ragioni di urgenza.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, precisando che, dal 1° gennaio 2026, la Sezione Quarta Quater non è più competente a decidere la materia in virtù del decreto presidenziale del Tribunale del 13 ottobre 2025, n. 319. Ha quindi invitato il ricorrente a depositare un'istanza di prelievo presso la Sezione competente per ottenere la sollecita fissazione della causa nel merito. Gli atti impugnati restano impregiudicati nella loro efficacia. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della materia controversa.

Massime di principio

  • Quando, nelle more della fase cautelare, la sezione adita perda la competenza a decidere la materia, il giudice può dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare senza esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora, invitando la parte interessata a rivolgersi alla sezione competente mediante istanza di prelievo per la sollecita fissazione del merito.
  • La dichiarazione di non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, accompagnata dalla precisazione che restano impregiudicati gli effetti degli atti impugnati, non comporta né la sospensione né l'annullamento dei provvedimenti amministrativi contestati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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