Sentenza n. 375/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento: - dell'autorizzazione paesaggistica, prot. n. 21780 del 16 luglio 2021, rilasciata dal Comune di Vieste, Servizio Paesaggio, sull'istanza prot. n. 6376 del 2 marzo 2021, avente ad oggetto “lavori di realizzazione di tettoia ombreggiante in lamellare per due abitazioni poste al piano attico ubicate in Via dell'Antico Porto Aviane – Scala B e C (foglio 12, p.lla 5236, sub. 35 – 46)”, nella parte in cui reca la seguente prescrizione: “la struttura ombreggiante sia realizzata con teli ombreggianti di colore bianco”; - del presupposto “parere favorevole con prescrizioni” rilasciato dalla Soprintendenza, giusta nota prot. n. 6414 del 7 luglio 2021, nella parte in cui reca la stessa prescrizione che “la struttura ombreggiante sia realizzata con teli ombreggianti di colore bianco”. - di ogni ulteriore atto ai predetti presupposti, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, comunque lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale, unitamente al parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, nella parte relativa all’obbligo di realizzare la struttura ombreggiante con teli di colore bianco
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari situate in un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico, avevano presentato una SCIA e contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di una struttura ombreggiante esterna in legno lamellare. La Soprintendenza aveva espresso parere favorevole, subordinandolo alla prescrizione che la struttura fosse realizzata con teli ombreggianti bianchi e che non presentasse sporti oltre la linea esterna del parapetto. Il Comune aveva recepito tali prescrizioni nell’autorizzazione paesaggistica. I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 11, commi 5 e 7, d.P.R. n. 31/2017, dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione, erronea presupposizione, contraddittorietà, irragionevolezza, perplessità, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, hanno sostenuto che la prescrizione sui teli bianchi modificasse radicalmente le caratteristiche tipologiche e funzionali dell’intervento, risultando disomogenea rispetto alle altre tettoie lignee già autorizzate nello stesso edificio e in contrasto con precedenti determinazioni della Soprintendenza. Con il secondo motivo hanno dedotto l’illegittimità derivata dell’autorizzazione comunale per i vizi del parere soprintendentizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il profilo assorbente della contraddittorietà e del difetto di motivazione del parere della Soprintendenza. Il giudice ha rilevato che, in precedenti procedimenti riguardanti interventi della stessa tipologia e sul medesimo edificio, la Soprintendenza aveva espresso pareri favorevoli senza prescrizioni analoghe, ritenendo le opere compatibili con i vincoli paesaggistici e con il contesto dei luoghi. Il progetto dei ricorrenti è stato ritenuto sostanzialmente identico a quelli precedentemente autorizzati; la prescrizione contestata, pertanto, non risultava adeguatamente giustificata e appariva incoerente con l’obiettivo di preservare l’omogeneità e l’armonia del contesto paesaggistico. Il parere è stato quindi annullato per contraddittorietà e difetto di motivazione. Per illegittimità derivata è stata annullata anche l’autorizzazione paesaggistica comunale. La Soprintendenza è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, mentre le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del Comune di Vieste.
Norme richiamate
art. 11, commi 5 e 7, d.P.R. n. 31/2017
La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica semplificata è richiamata quale parametro di legittimità dell’istruttoria e del parere soprintendentizio, ritenuto illegittimo per contraddittorietà e difetto di motivazione.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Richiamato in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica e al ruolo del parere della Soprintendenza.
art. 3 l. n. 241/1990
Postula l’obbligo di motivazione del provvedimento; il giudice ha ritenuto non adeguatamente giustificata la prescrizione sui teli bianchi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Un parere paesaggistico favorevole con prescrizioni è illegittimo per contraddittorietà e difetto di motivazione quando, in presenza di interventi sostanzialmente identici sul medesimo edificio e nello stesso contesto, l’autorità paesaggistica abbia adottato in precedenza determinazioni favorevoli senza prescrizioni analoghe, senza esplicitare le ragioni della diversa valutazione.
- La discrezionalità tecnica dell’autorità paesaggistica non esclude l’obbligo di motivare specificamente il mutamento di indirizzo rispetto a precedenti valutazioni della stessa amministrazione relative a situazioni comparabili.
- Quando il parere soprintendentizio presupposto è annullato per vizi propri, l’autorizzazione paesaggistica comunale che lo recepisce è annullabile per illegittimità derivata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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