Ordinanza n. 88/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento -Del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Padre Pino Puglisi" già “del Protonotaro” di Palermo con il quale è stata disposta l’assegnazione al minore -OMISSIS- di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno – (7 ore); -Dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale, nonostante la richiesta di assegnazione di posti in deroga, hanno assegnato all’Istituto scolastico frequentato dalla minore, un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico; -Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali; NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO Del diritto del minore -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno per 22 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore. ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA Delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore del minore -OMISSIS-, di un insegnante di sostegno per 22 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore. NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO Del diritto del minore -OMISSIS- e della propria madre al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, anche quale perdita di chance, a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno; ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA Del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, anche quale perdita di chance, dal minore -OMISSIS- e dalla propria madre a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione al minore di un insegnante di sostegno per un numero di ore ritenuto insufficiente, nonché atti di assegnazione all'istituto di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato l'assegnazione di sole 7 ore settimanali di sostegno al minore, chiedendo l'annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto a 22 ore settimanali secondo il rapporto 1/1, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, anche quale perdita di chance, dedotto in relazione alla mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità originariamente dedotti né contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza della pretesa sostanziale. Considerata la pendenza ultraquinquennale del ricorso, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente con il difensore, circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della situazione fattuale e processuale, inclusi eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore documentazione o di integrazione del contraddittorio. Alle amministrazioni è stato ordinato di fornire chiarimenti documentati e aggiornati, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente deve, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare se permane l'interesse alla decisione di merito e aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali sopravvenienze e ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Le amministrazioni devono, nello stesso termine, fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, mediante la procedura del processo amministrativo telematico indicata nell'ordinanza. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente può consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità, mentre l'ingiustificata omissione dell'amministrazione rispetto all'ordine istruttorio può consentire di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale. Nessuna statuizione è stata resa sull'annullamento degli atti, sul riconoscimento delle 22 ore di sostegno o sulle domande risarcitorie.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; in particolare, l'ingiustificata mancata produzione da parte dell'amministrazione dei documenti richiesti può essere valutata contro di essa.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati con l'ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di collegare l'inerzia della parte ricorrente, chiamata a dichiarare la permanenza dell'interesse, alla possibile sopravvenuta carenza di interesse e conseguente improcedibilità.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato, unitamente alle norme sulla protezione dei dati relativi alla salute, per disporre l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato per la tutela dei dati relativi allo stato di salute delle parti e delle persone citate.
d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5
Fondamento, insieme alle altre disposizioni privacy richiamate, dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
d.lgs. 196/2003, art. 2-septies
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo rimane pendente per un periodo ultraquinquennale, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare, con sottoscrizione congiunta con il difensore, la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando fatti o atti sopravvenuti e ulteriori esigenze istruttorie.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un ordine giudiziale di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi di aggiornamento richiesti dal giudice, oltre alla mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di depositare documenti utili alla decisione, l'amministrazione ha uno specifico obbligo di cooperazione processuale; l'ingiustificata omissione della produzione documentale può consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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