Sentenza n. 258/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di autorizzazione alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso ordinario, nonché: A) per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza medesima mediante l’adozione di un provvedimento espresso; B) per la nomina di un Commissario ad acta; C) per la condanna al risarcimento del danno da ritardo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, nonostante il rilascio del nulla osta e una successiva comunicazione soprassessoria
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 4 dicembre 2023 un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Dopo il rilascio del nulla osta il 30 aprile 2024, la pratica era stata trasferita tra diverse Prefetture in ragione dei mutamenti relativi all’ospitalità e all’idoneità alloggiativa del richiedente. A seguito di una richiesta di ulteriore trasferimento e di solleciti, una Prefettura aveva comunicato che l’istanza si trovava nello stato “fuori quota” e non poteva essere lavorata. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine di conclusione del procedimento, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno da ritardo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto la domanda avverso il silenzio. Ha rilevato che la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato non è più subordinata alla verifica della disponibilità di quote e che il termine per la conclusione del procedimento è comunque decorso, considerando il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e il termine massimo di 180 giorni individuato dalla giurisprudenza. La comunicazione secondo cui la pratica non poteva essere lavorata è stata qualificata come atto soprassessorio, inidoneo a sostituire il provvedimento espresso e a far venir meno l’obbligo di provvedere. La Prefettura è stata quindi condannata a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, valutando la sussistenza di tutti i presupposti di legge. La nomina del commissario ad acta è stata respinta allo stato, poiché differibile all’eventuale persistente inerzia dell’Amministrazione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, formulata genericamente e priva della prova del danno, del nesso causale e dell’elemento psicologico dell’Amministrazione. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, previa audizione delle parti.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato può essere richiesta dal lavoratore che abbia maturato i requisiti previsti; a seguito delle modifiche normative richiamate dal giudice, non è necessaria la verifica della disponibilità di quote.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
L’Amministrazione deve concludere il procedimento di rilascio, rinnovo o conversione entro il termine previsto, adottando un provvedimento espresso.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’ordine giudiziale di concludere il procedimento.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede la prova degli elementi costitutivi della responsabilità, tra cui danno, nesso causale ed elemento psicologico dell’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità della parte quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è ammissibile quando l’Amministrazione non conclude con un provvedimento espresso il procedimento relativo alla conversione di un permesso di soggiorno entro il termine previsto dalla legge o comunque entro il termine massimo ragionevole individuato dalla giurisprudenza.
- Una comunicazione amministrativa meramente soprassessoria, con la quale l’Amministrazione affermi che la pratica non può essere lavorata, non equivale alla conclusione del procedimento e non fa venir meno l’obbligo di provvedere; l’azione avverso il silenzio resta quindi proponibile.
- La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, quando siano integrati i presupposti sostanziali previsti dalla legge, non può essere negata o paralizzata per la mera indisponibilità di quote, se la normativa vigente non richiede più tale verifica.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta l’ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare l’esito della valutazione amministrativa sulla sussistenza dei requisiti sostanziali.
- La nomina di un commissario ad acta può essere differita all’eventuale persistente inerzia dell’Amministrazione successiva alla pronuncia giudiziale e non deve essere necessariamente disposta già nella sentenza che accerta il silenzio.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo deve essere accompagnata dalla prova del danno, del nesso causale tra ritardo e pregiudizio e dell’elemento psicologico della pubblica amministrazione; una formulazione generica non è sufficiente.
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