Sentenza del 23/01/2018 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Finanza locale - Pubblicità - Distributore automatico per fototessera - Esenzione - Non spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'ente locale è stata ritenuta legittima. L'esenzione non è applicabile perché il distributore automatico per fototessere, e in particolare la relativa cabina, non costituisce la sede principale né una sede secondaria effettiva di svolgimento dell'attività. I pannelli esposti sulla cabina restano pertanto soggetti all'imposta sulla pubblicità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i pannelli apposti sui distributori automatici per fototessere costituissero insegne di esercizio e beneficiassero dell'esenzione prevista per le insegne che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività commerciale o di produzione di beni e servizi. La questione riguardava quindi la possibilità di qualificare la cabina automatica come sede principale o secondaria dell'attività.
Norme richiamate
Normativa sull'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio
Esenzione prevista per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
L'esenzione richiede un collegamento concreto tra l'insegna e una sede effettiva, principale o secondaria, nella quale l'attività venga realmente esercitata. Non è sufficiente che il pannello sia collocato su un'attrezzatura utilizzata per fornire il servizio.
Massime di principio
- L'esenzione per le insegne di esercizio si applica solo quando il messaggio identifica una sede effettiva dell'attività, non una semplice apparecchiatura, struttura o punto occasionale di contatto con il pubblico.
- Un distributore automatico o una cabina di servizio non diventa automaticamente sede secondaria dell'impresa solo perché consente di erogare il servizio o contiene messaggi identificativi dell'attività.
- Per ottenere l'esenzione occorre dimostrare che il luogo in cui è esposta l'insegna costituisca una sede organizzata e stabile di esercizio dell'attività, con un collegamento funzionale concreto con l'impresa.
- In assenza di tale collegamento, i pannelli sui distributori automatici possono essere qualificati come messaggi pubblicitari e assoggettati all'imposta locale.
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