Cassazione Penale, Sentenza n. 17780/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo tre censure: 1) violazione di legge in relazione all'art. 393-bis c.p., deducendo che la sua reazione fosse giustificata da un atto arbitrario della Polizia giudiziaria e, anche in forma putativa, idonea a scriminare le lesioni arrecate agli agenti; 2) violazione di legge in relazione all'art. 496 c.p., sostenendo l'assenza di dolo nella dichiarazione di false generalità perché spiazzata dalle modalità di intervento degli agenti e in condizioni di alterazione; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 494 e 496 c.p., affermando che la sua condotta potesse essere al più valutata come sostituzione di persona (art. 494) e non come semplice falsa dichiarazione (art. 496).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero di fatto e, pertanto, inammissibili in quanto miravano a una riconsiderazione dei fatti già valutati dai giudici di merito (la ricorrente aveva aggredito gli agenti, li aveva morso e procurato una ferita; inizialmente aveva dato il nome "Sara Moklis" e solo in Questura era risultata la sua vera identità). Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), osservando che tale fattispecie richiede dolo specifico e una condotta ingannevole idonea a trarre in errore circa l'identità o qualità della persona; la condotta della ricorrente è stata invece ricondotta alla fattispecie di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 496 c.p.), che non richiede dolo specifico e ha carattere diverso e prevalente rispetto all'art. 494 quando la menzogna è resa ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 393-bis cod. pen.
Invocato dalla difesa come scriminante (putativa o reale) per giustificare la reazione, la norma non è stata ritenuta provata: la Corte ha richiamato che l'allegato atto arbitrario degli agenti non è emerso e la ricostruzione è questione di fatto non riassumibile in Cassazione
art. 496 cod. pen.
La Corte ha qualificato la condotta della ricorrente quale falsa dichiarazione a pubblico ufficiale; tale reato si concreta nella menzogna fornita all'operatore e non richiede il dolo specifico proprio della sostituzione di persona
art. 494 cod. pen.
La sostituzione di persona richiede dolo specifico e una condotta ingannevole idonea a trarre in errore circa l'identità o qualità, non configurandosi nel mero fornire false generalità a un pubblico ufficiale; norma di carattere sussidiario rispetto all'art. 496
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata come base formale per impugnare motivi di diritto relativi alla violazione di norme penali; la Corte ha osservato la natura fattuale e l'inammissibilità di censure che si riducono a rivalutazioni di merito
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata a limiti della esposizione dei motivi di ricorso; i motivi sono stati enunciati nei limiti previsti ma poi giudicati (almeno i primi due) sostanzialmente fattuali
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riarbitra i fatti: censure fondate su rivalutazioni probatorie sono spesso inammissibili o destinate al rigetto
- La putativa causa di giustificazione (es. difesa o reazione a presunto abuso) deve essere sostenuta da elementi probatori concreti; mere asserzioni non dimostrate non bastano a escludere la responsabilità
- Distinguere chiaramente tra art. 496 c.p. (falsa dichiarazione a pubblico ufficiale) e art. 494 c.p. (sostituzione di persona): la sostituzione richiede dolo specifico e condotte ingannevoli volte a creare un falso status o identità con effetti giuridici
- La contestazione di un atto arbitrario da parte di agenti deve essere provata e non può essere basata su congetture o dichiarazioni di terzi non riscontrate
- Quando si forniscono false generalità a pubblici ufficiali, è difficile ottenere la derubricazione a fattispecie meno grave senza elementi probatori che dimostrino l'assenza di consapevolezza o di volontà di ingannare
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali in cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17442/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17444/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17447/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17449/2022 del 04/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →