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Sentenza

Sentenza n. 734/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 198 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina provinciale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell'autorizzazione all'attività di revisione di veicoli. Ha dedotto error in iudicando, illogicità della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del d.lgs. n. 285/1992, violazione degli artt. 21-septies e 21-octies della l. n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione dei termini procedimentali e lesione del diritto di difesa. La revoca era stata adottata dopo un'ispezione dell'Ufficio di Motorizzazione Civile, che aveva accertato l'utilizzo da parte di un ispettore delle credenziali del titolare, contraddittorietà degli esiti revisionali, carenze nella prova giochi, nell'uso del fonometro e nella prova fari, nonché esiti negativi di revisioni straordinarie. L'appellante contestava inoltre la rilevanza della sospensione cautelare delle apparecchiature, successivamente riparate, e il mancato rispetto dei termini procedimentali.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la revoca ai sensi dell'art. 80, comma 11, del d.lgs. n. 285/1992, poiché i controlli avevano documentato gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività, tali da escludere l'affidabilità dell'impresa. Il verbale ispettivo è stato considerato atto pubblico dotato di fede privilegiata quanto ai fatti attestati dal funzionario della Motorizzazione. La sospensione cautelare dell'attività o delle apparecchiature è stata ritenuta misura interlocutoria, non ostativa alla successiva revoca. Sono state riconosciute rispettate le garanzie partecipative, in ragione degli atti difensivi depositati e dell'audizione dell'interessato. Il dedotto mancato rispetto dei termini procedimentali non avrebbe comunque potuto determinare un esito diverso, sicché il vizio non avrebbe comportato l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 8, d.lgs. n. 285/1992

    L'affidamento delle revisioni degli autoveicoli ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ovvero ad imprese che, esercendo, in prevalenza, attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

    La disciplina presuppone che l'attività di revisione sia esercitata da imprese dotate dei requisiti e dell'organizzazione necessari, in ragione della rilevanza pubblica dell'attività e della tutela della sicurezza della circolazione.

  • art. 80, comma 11, d.lgs. n. 285/1992

    Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

    La revoca è legittima quando i controlli accertano la perdita delle condizioni tecniche necessarie o lo svolgimento delle revisioni in difformità dalle prescrizioni; le gravi irregolarità riscontrate possono dimostrare anche l'inaffidabilità dell'impresa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il mancato rispetto di termini procedimentali non avrebbe potuto condurre ad un esito differente dalla revoca dell'autorizzazione.

    Il vizio relativo ai termini procedimentali non determina l'annullamento quando, alla luce degli accertamenti compiuti e dell'esito vincolato o comunque inevitabile del procedimento, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dall'appellante, ma la decisione non ravvisa una causa di nullità del provvedimento.

Massime di principio

  • L'attività di revisione dei veicoli, per il suo diretto rilievo sulla sicurezza della circolazione, deve essere esercitata nel rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche e organizzative applicabili; gravi irregolarità accertate nei controlli possono giustificare la revoca dell'autorizzazione per perdita dell'affidabilità dell'impresa.
  • Ai sensi dell'art. 80, comma 11, del d.lgs. n. 285/1992, la revoca dell'autorizzazione all'attività di revisione è legittima quando i controlli documentano la mancanza delle necessarie attrezzature o l'effettuazione delle revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti; la valutazione può fondarsi su una pluralità di irregolarità tecniche e organizzative.
  • Il verbale redatto dai funzionari della Motorizzazione Civile nell'esercizio della potestà certificativa è atto pubblico con fede privilegiata quanto ai fatti direttamente accertati e attestati dal pubblico ufficiale.
  • La sospensione cautelare adottata durante l'ispezione per un'anomalia delle apparecchiature ha natura interlocutoria e non impedisce all'amministrazione di procedere successivamente alla revoca, ove gli ulteriori accertamenti evidenzino presupposti definitivi di inaffidabilità.
  • La violazione di termini procedimentali non comporta l'annullamento del provvedimento quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiEfficacia ed esecutorietà

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