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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24203/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (custodia cautelare in carcere dal 9/06/2016 al 13/03/2017) per fatti connessi a presunta partecipazione ad associazione per delinquere e a un tentativo di rapina. La Corte territoriale aveva escluso il diritto all'indennizzo ritenendo che lo XHANI avesse concorso a causare la detenzione con condotte gravemente colpose (tra cui la partecipazione a un incontro preparatorio del 3/05/2015 e il ruolo di conducente in un episodio di trasporto di due pistole), mentre il ricorrente contestava che tali elementi fossero stati neutralizzati o esclusi nel giudizio di merito e che quindi non potessero fondare l'esclusione dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale insufficiente e incoerente: alcuni elementi utilizzati per escludere il diritto all'indennizzo (in particolare il trasporto delle armi) erano stati svalutati o neutralizzati nel giudizio di convalida/indagini e nell'assoluzione; inoltre la valutazione della "colpa grave" è risultata generica e non ha dimostrato l'esistenza di un apprezzabile nesso causale tra la condotta dello XHANI e la privazione della libertà. Pertanto va riesaminato, con espressa valutazione ex ante degli elementi probatori utilizzabili e con esplicitazione del nesso causale tra la condotta colposa e l'adozione/mantenimento della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato esclude il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione. Tale condotta deve avere un apprezzabile collegamento causale con la custodia cautelare sia dal punto di vista della sua genesi sia del suo mantenimento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Rv. 259082; sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016 Buccini Rv. 266808; sez.4, 15/9/2016 Piccolo Rv.268238; sez.3, 45593 del 31/01/2017 Benhassoun Rv.271790; sez.4, n.10793 del 19/12/2019 Samiri Driss Rv.278655

    Il giudice della riparazione deve valutare "ex ante" tutti gli elementi probatori utilizzabili nelle indagini purché non siano stati espressamente esclusi in dibattimento; non possono essere valorizzati elementi che il giudice dell'assoluzione ha neutralizzato; la colpa grave non può fondarsi su semplici sospetti e richiede un nesso causale apprezzabile tra la condotta e la misura cautelare.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve operare una valutazione autonoma ed "ex ante" degli elementi probatori, distinta da quella compiuta nel processo di merito; non valuta la sussistenza del reato ma se la condotta abbia creato la falsa apparenza di pericolosità penale.
  • Non possono essere utilizzati ai fini ostativi all'indennizzo fatti o elementi che siano stati espressamente esclusi, neutralizzati o dichiarati inutilizzabili nel giudizio di assoluzione.
  • Per escludere l'indennizzo sulla base della colpa grave (art. 314 c.p.p.) è necessario dimostrare un apprezzabile nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare; la mera sussistenza di sospetti non è sufficiente.
  • La valutazione della colpa grave richiede motivazione specifica e puntuale: devono essere indicate le concrete condotte, il loro ruolo nella genesi e nel mantenimento della misura cautelare e perché tali condotte avrebbero ragionevolmente indotto le autorità a disporre la custodia cautelare.
  • Elementi procedurali precedentemente svalutati (ad es. nella convalida dell'arresto) o definitivamente archiviati dalle indagini non possono essere ripescati senza spiegazione per negare il diritto all'indennizzo.
  • Nelle ipotesi di partecipazione a incontri o sopralluoghi preliminari occorre accertare se il singolo abbia avuto consapevolezza, ruolo o iniziativa nella progettazione del reato; la mera presenza non può di per sé integrare colpa grave salvo evidente contributo causale alla misura cautelare.

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