Cassazione Penale, Ordinanza n. 15837/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP che aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di due indagati per il reato di falsa testimonianza. Dal testo emerge che l'impugnazione era diretta contro l'archiviazione stessa; la Corte ha però rilevato che, per le ordinanze di archiviazione emesse dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, il rimedio non è il ricorso per cassazione, bensì il reclamo al tribunale in composizione monocratica nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. Poiché nel caso concreto tali nullità non erano neppure prospettate, l'impugnazione non era qualificabile come reclamo e risultava inammissibile ab origine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione. Ha affermato che, per questo tipo di provvedimento emesso dopo la riforma del 2017, non è esperibile il ricorso per cassazione, ma solo il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. nei limiti delle nullità di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p.; non essendo state dedotte tali nullità, l'impugnazione era preclusa e sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
Norma incriminatrice che individua il reato oggetto del procedimento, indicato come falsa testimonianza.
art. 410-bis c.p.p.
Per le ordinanze di archiviazione emesse dopo la legge n. 103/2017 prevede il reclamo al tribunale in composizione monocratica, non il ricorso per cassazione, nei soli casi previsti.
art. 127, comma 5, c.p.p.
Le nullità ivi previste sono il solo perimetro entro cui può essere proposto il reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
La Corte esclude, nel caso concreto, la possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi di tale disposizione.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Riforma che ha inciso sul regime delle impugnazioni avverso l'ordinanza di archiviazione, introducendo il reclamo nei limiti indicati.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 non è impugnabile con ricorso per cassazione.
- Il rimedio avverso l'ordinanza di archiviazione è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, ma solo per le nullità tassativamente previste dall'art. 127, comma 5, c.p.p.
- Se l'impugnazione non deduce le nullità rilevanti ai fini del reclamo, essa è inammissibile e non può essere riqualificata in un diverso mezzo di impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto del mezzo di impugnazione, seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15698/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15713/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15730/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15732/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15733/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15734/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →