Cassazione Civile, Ordinanza n. 07962/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento, limitatamente alla cartella prodromica, con cui veniva richiesto il pagamento di somme per omesso versamento di ritenute alla fonte relative all'anno 2006. Il contribuente deduceva, in sintesi, la mancata notificazione della cartella; in subordine, sosteneva che il credito fosse prescritto. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con riconoscimento della prescrizione di sanzioni e interessi. Con il ricorso per cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata valida notifica della comunicazione di irregolarità del modello 770/2006; 2) violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari, sostenendo che la cartella era stata notificata come per irreperibilità assoluta senza i presupposti e senza ricerche adeguatamente risultanti dalla relata; 3) violazione delle norme sulle spese, per avere la CTR posto parte delle spese a suo carico nonostante la soccombenza solo parziale. L'agente della riscossione resisteva sostenendo la ritualità della notifica della cartella e la definitività del ruolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile perché nuova la doglianza sulla mancata notifica della comunicazione di irregolarità, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio e non tempestivamente proposta con motivi aggiunti nel giudizio di primo grado; di conseguenza, non vi era omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella eseguita secondo il regime dell'irreperibilità assoluta senza verificare, sulla base della relata, che il notificatore avesse compiuto le ricerche necessarie nel Comune del domicilio fiscale per accertare l'effettiva irreperibilità assoluta del contribuente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, prima di utilizzare la procedura semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, il messo notificatore deve svolgere e rendere percepibili le ricerche volte a distinguere irreperibilità relativa e assoluta; la mera sottoscrizione di formule prestampate e generiche non basta. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. In conclusione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti dell'irreperibilità assoluta e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è stata invocata per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché il motivo di appello era nuovo e quindi inammissibile.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove nel processo tributario; la Corte lo applica per qualificare come nuova l'eccezione sulla notifica della comunicazione di irregolarità.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia non sussiste quando il motivo sul quale si lamenta il silenzio del giudice è in realtà inammissibile perché nuovo.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso con cui si deduce la violazione delle norme sulla notifica della cartella.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
la procedura semplificata per irreperibilità assoluta è utilizzabile solo dopo ricerche idonee a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
disciplina la notificazione della cartella di pagamento, per la quale occorre distinguere tra irreperibilità relativa e assoluta.
art. 140 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come alternativa alla notificazione per irreperibilità assoluta; la Corte sottolinea che la scelta tra i modelli notificatori dipende dall'effettivo accertamento dei presupposti.
art. 91 c.p.c.
regola la condanna alle spese; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contestazione per la prima volta in appello della mancata notifica di un atto della sequenza procedimentale è inammissibile come domanda o eccezione nuova, se non era stata dedotta tempestivamente nel primo grado con gli strumenti processuali consentiti.
- L'omessa pronuncia del giudice di merito non integra vizio denunciabile quando il motivo sul quale si assume il silenzio sia a sua volta inammissibile per novità.
- La notificazione della cartella eseguita nelle forme dell'irreperibilità assoluta è valida solo se il notificatore abbia previamente svolto ricerche nel Comune del domicilio fiscale idonee a verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda, e tale attività deve emergere dalla relata o comunque dagli atti notificatori in modo controllabile.
- Non è sufficiente una relata meramente generica o prestampata: il controllo di legittimità deve poter verificare quali ricerche siano state svolte e la loro riferibilità al singolo atto notificato.
- Quando viene accolto il motivo sulla nullità o illegittimità della notifica, resta assorbita la censura sulle spese, dovendo il giudice di rinvio provvedere nuovamente anche su tale profilo.
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