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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01579/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IVA per gli anni 2010 e 2011 nei confronti di una società operante nel commercio di materiali fotografici, recuperando a tassazione l'IVA detratta in fatture emesse da sette fornitori ritenuti "cartiere" nell'ambito di una frode carosello. La società aveva impugnato l'atto, ottenendo l'accoglimento in primo grado; l'appello dell'Ufficio era stato poi respinto dalla CTR Lazio, che aveva ritenuto non adeguatamente provati sia il meccanismo fraudolento sia la consapevolezza della contribuente e aveva inoltre valorizzato una supposta violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In Cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che per una parte dei rilievi il contraddittorio era stato in realtà instaurato tramite PVC notificato e osservazioni della società; (2) violazione dei principi sul contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA e dell'art. 56 d.P.R. 633/1972, deducendo che per i rilievi da accertamento "a tavolino" la CTR non aveva verificato la concreta lesione del diritto di difesa; (3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR svalutato in modo apodittico il materiale indiziario offerto dall'Ufficio e non avere applicato correttamente le regole sulla prova presuntiva, anche rispetto alla consapevolezza della contribuente; (4) violazione dell'art. 60-bis d.P.R. 633/1972, motivo che l'Ufficio ha però riproposto senza adeguata specificità, non allegando o riproducendo l'atto impositivo necessario a verificare il presupposto della pretesa solidale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia applicando correttamente i principi sul contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA e sulla valutazione complessiva e logica degli elementi presuntivi, oltre a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il rispetto del contraddittorio preventivo è garantito dalla previsione del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso; la violazione comporta nullità senza necessità di prova di resistenza.

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del diritto al contraddittorio e di difesa nel procedimento amministrativo tributario.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione all'accertamento IVA e alla dedotta violazione del contraddittorio nei controlli svolti "a tavolino".

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La negazione del diritto alla detrazione IVA richiede una valutazione globale degli elementi di fatto e della prova dell'evasione o della conoscenza/dovuta conoscenza da parte del cessionario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la distribuzione dell'onere della prova nella contestazione dell'indebita detrazione IVA e della frode.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come norma sulle presunzioni semplici, che devono essere valutate secondo un percorso logico esplicito e non apodittico.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle sia analiticamente sia complessivamente.

  • art. 60-bis d.P.R. 633/1972

    Il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato adeguatamente riprodotto l'atto impositivo e il presupposto della pretesa solidale.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il regime del contraddittorio endoprocedimentale va distinto a seconda che l'accertamento derivi da accesso/ispezione/verifica nei locali del contribuente oppure da controllo a tavolino: nel primo caso opera la nullità prevista dallo Statuto del contribuente, nel secondo la violazione rileva solo se il contribuente dimostri in concreto la lesione del diritto di difesa, cioè la cd. prova di resistenza.
  • Quando l'Ufficio contesti l'indebita detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, deve dimostrare in modo adeguato sia l'esistenza dell'evasione sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, non essendo sufficiente il ricorso a mere supposizioni o a valutazioni apodittiche.
  • La valutazione delle presunzioni richiede un duplice passaggio: esame analitico dei singoli indizi per verificarne la rilevanza e successiva valutazione globale e coordinata per stabilire se, nel loro insieme, essi siano gravi, precisi e concordanti.
  • È censurabile la decisione di merito che si limiti a negare valore agli indizi senza spiegare il percorso logico inferenziale seguito e senza confrontarsi con l'intero compendio probatorio.
  • Il motivo di ricorso che reitera una questione sulla responsabilità solidale ex art. 60-bis d.P.R. 633/1972 deve essere specifico e autosufficiente, con produzione o riproduzione degli elementi essenziali dell'atto impositivo che ne sorregge il presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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