Cassazione Civile, Ordinanza n. 05260/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, già dipendenti dell'impresa uscente nell'appalto di portierato e vigilanza presso un sito industriale, hanno chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre alle retribuzioni maturate e al risarcimento del danno, deducendo che il contratto collettivo di settore imponeva il loro passaggio automatico alla nuova appaltatrice. La società subentrante ha resistito sostenendo: che non fosse provata l'effettiva assegnazione dei lavoratori al medesimo appalto nel periodo rilevante; che il contratto collettivo non imponesse l'assunzione quando l'impresa uscente non applicava il medesimo c.c.n.l.; che la procedura di cambio appalto fosse irregolare; che la domanda di costituzione del rapporto avesse assorbito o travolto la domanda economica; e, in ogni caso, che la condanna al pagamento delle retribuzioni come risarcimento fosse priva di domanda o ultrapetitiva. La Corte d'appello aveva ritenuto provata l'assegnazione dei lavoratori all'appalto fino alla cessazione del rapporto con l'impresa uscente, aveva interpretato il c.c.n.l. come fonte di un vero obbligo di assunzione in capo alla subentrante e aveva respinto solo l'ulteriore danno patrimoniale non provato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa omissione di fatto decisivo e sulla violazione delle regole probatorie, osservando che la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità e che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'onere della prova. Ha poi confermato l'interpretazione del c.c.n.l. di settore, ritenendo che, nel cambio appalto, la disciplina collettiva configurasse un vero obbligo di assunzione dei lavoratori impiegati da almeno sei mesi nell'appalto, senza che l'assenza di applicazione del medesimo contratto da parte dell'impresa uscente facesse venir meno tale obbligo, ma solo consentisse tentativi procedurali di gestione del passaggio. Ha reputato inammissibile o comunque infondato il motivo sull'omessa pronuncia, poiché la decisione di merito conteneva una statuizione implicita di rigetto delle eccezioni della società. Ha infine respinto le censure sulla condanna economica, precisando tuttavia che la liquidazione delle somme commisurate alle retribuzioni doveva intendersi limitata al periodo compreso tra l'1.8.2013 e la cessazione della gestione dell'appalto da parte della società subentrante, perché la sopravvenuta perdita dell'appalto impediva sia la reintegrazione sia il riconoscimento di retribuzioni ulteriori per il periodo successivo.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
la domanda di costituzione del rapporto di lavoro è stata proposta per ottenere l'effetto dell'assunzione dovuta in base alla clausola sociale; la sopravvenuta cessazione dell'appalto rende impossibile la tutela in forma specifica oltre il periodo in cui la subentrante ha gestito l'appalto.
art. 2697 c.c.
l'onere probatorio sull'assegnazione dei lavoratori all'appalto e sui presupposti del diritto all'assunzione è stato ritenuto correttamente assolto dai lavoratori, senza prova contraria della società.
artt. 115 e 116 c.p.c.
le censure sulla valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione quando mirano a ottenere un riesame del merito; resta censurabile solo l'utilizzo di prove non acquisite o l'erronea attribuzione di valore di prova legale.
art. 112 c.p.c.
non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza affrontare espressamente ogni deduzione, sia incompatibile con la pretesa prospettata e contenga una statuizione implicita di rigetto.
art. 132 c.p.c.
irrimediabile contraddittorietà
la motivazione è viziata solo da anomalie radicali; nel caso concreto la sentenza d'appello è stata ritenuta sufficientemente coerente.
art. 156 c.p.c.
non è stata ravvisata nullità della sentenza per pretesi vizi formali o motivazionali nella gestione delle domande dopo la rinuncia alla tutela ex art. 2932 c.c.
art. 99 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma nel caso concreto la domanda risarcitoria era stata effettivamente proposta, sia pure in via subordinata poi divenuta principale.
art. 2907 c.c.
la tutela giurisdizionale è stata ricondotta alla domanda effettivamente formulata dai lavoratori nel processo.
art. 1362 c.c. e ss.
la clausola sociale del c.c.n.l. va interpretata secondo il criterio letterale e la lettura complessiva delle disposizioni, valorizzando la ratio di salvaguardia occupazionale.
art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007
la disposizione è letta come eccezione all'applicazione della procedura di licenziamento collettivo nei cambi appalto, subordinata al rispetto di condizioni di parità economico-normativa e di riassunzione dei lavoratori.
art. 24 l. 223/1991
l'esonero dalle procedure collettive opera solo nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma e dal contratto collettivo di settore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto disciplinato da una clausola sociale, se la contrattazione collettiva prevede un passaggio diretto e immediato del personale impiegato da un certo tempo nell'appalto, la subentrante assume un vero obbligo di assunzione e non un mero obbligo a trattare.
- La clausola che prevede la disciplina come "cogente" per le imprese che applicano il contratto collettivo non esclude l'obbligo di assunzione; una previsione sul caso in cui l'uscente non applichi lo stesso contratto può limitarsi ad attivare tentativi di gestione del cambio appalto senza eliminare il diritto dei lavoratori.
- La documentazione di cambio appalto e le comunicazioni dell'impresa cessante sono rilevanti per l'identificazione dei lavoratori e la verifica dei requisiti, ma non sono normalmente elementi costitutivi del diritto all'assunzione quando il rapporto tra lavoratore e appalto risulti comunque provato.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione delle regole sulla prova, se il giudice di merito ha deciso sulla base di prove acquisite e ha correttamente ripartito l'onere probatorio.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la tesi o l'eccezione non espressamente esaminata, configurandosi allora una statuizione implicita di rigetto.
- Se la prestazione in forma specifica diventa impossibile per fatti sopravvenuti, la tutela economica eventualmente riconosciuta a titolo equivalente deve essere circoscritta al periodo in cui la prestazione era ancora eseguibile; non possono riconoscersi importi per un periodo successivo in cui l'obbligo è divenuto oggettivamente ineseguibile.
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