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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza n. 12 del 6 giugno 2025, con la quale il dirigente del I Settore dell’ente resistente ha irrogato, ingiungendone ai ricorrenti il pagamento, la sanzione pecuniaria di euro 20 mila, ai sensi dell’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Giustizia amministrativa202500383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza che ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un ordine di demolizione relativo a otto barriere in conglomerato cementizio, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sanzionatoria deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 28 l. n. 689/1981, nonché l'intervenuta prescrizione. Secondo la loro prospettazione, il termine quinquennale sarebbe decorso dalla scadenza dei novanta giorni assegnati con l'ordine di demolizione notificato il 24 gennaio 2019; pertanto, la sanzione avrebbe dovuto essere notificata entro il 24 aprile 2024, mentre l'ordinanza è stata notificata il 6 giugno 2025. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16/2023, avrebbe stabilito che il potere sanzionatorio deve essere esercitato entro cinque anni dall'infruttuosa scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'inottemperanza all'ordine di demolizione come illecito amministrativo omissivo permanente, distinto dall'abuso edilizio e destinato a cessare soltanto con la demolizione del manufatto abusivo o con il conseguimento della relativa sanatoria. Di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981 decorre dalla cessazione della permanenza e non dalla scadenza dei novanta giorni assegnati per la demolizione. Poiché nel caso concreto né la demolizione né la sanatoria erano intervenute, il credito sanzionatorio non era prescritto e il Comune poteva irrogare la sanzione. Il TAR ha inoltre escluso che la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023 abbia affermato la decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine di novanta giorni: quella pronuncia riguardava altri profili, relativi all'applicabilità della sanzione pecuniaria alle ordinanze di demolizione anteriori alla legge n. 164/2014. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione

    La sanzione pecuniaria si collega all'inottemperanza all'ordine di demolizione; l'illecito, secondo il giudice, ha natura omissiva permanente.

  • art. 28 l. n. 689/1981

    termine quinquennale di prescrizione

    Il termine di prescrizione decorre, per l'illecito permanente, dalla cessazione della permanenza, che si verifica con la demolizione dell'opera abusiva o con la sanatoria.

  • art. 158, comma 1, c.p.

    il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza

    Il principio relativo ai reati permanenti è richiamato come criterio per individuare la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    ordine di demolizione e conseguenze dell'inottemperanza

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce il presupposto della sanzione pecuniaria controversa.

Massime di principio

  • L'inottemperanza a un ordine di demolizione edilizia costituisce un illecito amministrativo omissivo permanente, autonomo e distinto dall'abuso edilizio, che permane finché l'opera non venga demolita o sanata.
  • Per l'illecito amministrativo permanente derivante dall'inottemperanza all'ordine di demolizione, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981 decorre dalla cessazione della permanenza, e non dalla scadenza del termine assegnato per adempiere all'ordine.
  • In assenza di demolizione o sanatoria, la situazione di illiceità permane e il potere amministrativo di irrogare la sanzione pecuniaria può essere esercitato senza che maturi la prescrizione decorrente dalla mera scadenza del termine di novanta giorni.
  • La sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023 non stabilisce che la sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione debba essere irrogata entro cinque anni dalla scadenza del termine assegnato per demolire, ma riguarda profili diversi relativi all'applicabilità della sanzione alle ordinanze di demolizione anteriori alla legge n. 164/2014.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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