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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto, unitamente al verbale del Gruppo Interforze Antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina antimafia, difetto e insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione lacunosa, illogica e arbitraria, nonché violazione dell’art. 97 Cost. Il primo motivo contestava la rilevanza degli elementi valorizzati dalla Prefettura: la presenza nella compagine sociale di un soggetto collegato a impresa controindicata, i numerosi rapporti di parentela del socio accomandatario e legale rappresentante con persone ritenute esposte ad ambienti mafiosi e alcuni rapporti commerciali con imprese interdette. La ricorrente sosteneva che i collegamenti fossero soltanto indiretti, che i familiari prossimi fossero incensurati, che i rapporti commerciali fossero episodici, di modesto valore e regolarmente documentati, e che alcune società collegate non fossero state interdette ma ammesse alla prevenzione collaborativa. Il secondo motivo deduceva che il quadro indiziario fosse costituito da mere illazioni, privo di dati concreti sull’effettivo condizionamento dell’impresa, sull’esistenza di una regia familiare o sull’utilizzo di risorse mafiose, e contestava altresì l’attualità di elementi riferiti soprattutto al 2022. La società lamentava inoltre di non avere potuto partecipare effettivamente al procedimento per non avere avuto conoscenza della comunicazione di avvio. Il terzo motivo censurava la motivazione con cui la Prefettura aveva escluso l’applicazione della prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, ritenendola generica e insufficiente. In corso di giudizio la ricorrente invocava infine la sopravvenuta ammissione di altre società del medesimo gruppo alla prevenzione collaborativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto irrilevanti, nel giudizio sull’atto impugnato, le sopravvenute misure adottate nei confronti di società diverse, sia perché la Prefettura non aveva riesaminato, annullato o revocato l’interdittiva, sia perché tali misure erano fondate su nuovi elementi, tra cui l’adozione di misure di self-cleaning. Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’interdittiva antimafia ha funzione preventiva e prognostica e non richiede né una condanna penale né la prova di un’avvenuta contaminazione dell’impresa. L’incensuratezza dei soci e l’assenza di anomalie patrimoniali non hanno autonoma efficacia esimente. Il parametro valutativo è quello del “più probabile che non”, purché il quadro indiziario sia coerente, significativo e razionalmente superiore alle spiegazioni alternative. Nel caso concreto, la Prefettura aveva valorizzato una pluralità convergente di elementi: plurime modifiche della compagine sociale, successione di cariche in capo a soggetti esposti, stretti e ramificati legami familiari con persone riconducibili alla medesima cosca, intersezione di ruoli societari e rapporti economici con imprese interdette o riconducibili allo stesso perimetro familiare. Tali elementi, considerati nel loro insieme, erano idonei a fondare la prognosi di rischio infiltrativo. Quanto ai rapporti commerciali, il TAR ha escluso che fossero meramente episodici o insignificanti, rilevando la loro continuità negli anni 2022-2024, la riconducibilità di alcuni interlocutori a soggetti familiari controindicati e la convergenza con gli ulteriori indizi. La modesta entità degli importi e la loro marginalità rispetto al fatturato, peraltro non adeguatamente documentato, non erano sufficienti a neutralizzare il quadro complessivo. La motivazione prefettizia è stata ritenuta specifica, concreta e non illogica, perché riferita agli elementi del caso concreto e non fondata su un unico indizio. Anche l’esclusione della prevenzione collaborativa è stata ritenuta adeguatamente motivata: la Prefettura aveva indicato la gravità, la ramificazione e la persistenza dei legami familiari ed economici, la presenza di numerosi soggetti interditti o coinvolti in procedimenti per criminalità organizzata e l’assenza di comportamenti di self-cleaning o di misure organizzative idonee a rendere emendabile il rischio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    La disciplina dell’informazione antimafia consente una valutazione preventiva e prognostica del rischio di infiltrazione mafiosa, autonoma rispetto agli standard probatori penalistici.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa presuppone una situazione di infiltrazione occasionale ed emendabile; la sua esclusione deve essere motivata, ma la motivazione può ricavarsi anche dalla gravità e dall’intensità del quadro indiziario.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo è stato esaminato in relazione ai dedotti vizi di istruttoria, motivazione e logicità dell’azione prefettizia, che il TAR ha ritenuto insussistenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte e dei soggetti menzionati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’informazione interdittiva antimafia può essere adottata sulla base di una valutazione preventiva e prognostica del rischio di condizionamento mafioso, senza necessità di una condanna penale, di precedenti a carico degli amministratori o della prova di un’avvenuta contaminazione dell’impresa.
  • Il giudizio prefettizio sul rischio infiltrativo deve essere condotto secondo la regola del “più probabile che non”: gli elementi indiziari, considerati complessivamente, devono rendere l’ipotesi dell’infiltrazione più probabile di tutte le spiegazioni alternative, attraverso un ragionamento coerente e razionalmente motivato.
  • I rapporti di parentela possono fondare un’interdittiva antimafia quando, per intensità, ramificazione e collegamento con soggetti controindicati, siano idonei a evidenziare una conduzione familiare o una regia collettiva dell’impresa secondo modalità compatibili con l’influenza mafiosa; il dato formale dell’autonomia degli amministratori non è di per sé decisivo.
  • I rapporti commerciali con imprese interdette non determinano automaticamente il trasferimento delle controindicazioni antimafia, ma assumono rilievo quando, per continuità, persistenza, intensità, riconducibilità al medesimo contesto familiare o convergenza con altri indizi, risultino incompatibili con la natura meramente episodica dei contatti.
  • L’incensuratezza dei soci, l’assenza di anomalie patrimoniali e la regolare fatturazione dei rapporti commerciali non neutralizzano necessariamente la prognosi infiltrativa, poiché l’interdittiva mira a prevenire il condizionamento mafioso prima che si manifesti in una contaminazione aziendale accertabile.
  • La prevenzione collaborativa è praticabile quando la situazione di infiltrazione risulti occasionale ed emendabile; la sua esclusione è legittima se la Prefettura evidenzia, anche mediante richiamo al quadro indiziario complessivo, la persistenza e la profondità dei legami criminali e l’assenza di misure di self-cleaning o organizzative idonee a superare il rischio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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