Sentenza n. 6145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 780/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 780/2025, relativa alla selezione interna per la progressione tra le aree riservata al personale dipendente del Comune di Bordighera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una selezione interna, indetta ai sensi dell’art. 13 del CCNL 16 novembre 2022, per la progressione tra le aree verso un posto nel Settore Tecnico – Area dei funzionari. L’appellante aveva conseguito 70/100, mentre il controinteressato aveva ottenuto 74/100 ed era stato individuato quale vincitore. In primo grado l’appellante aveva impugnato l’approvazione della graduatoria, il successivo inquadramento del primo classificato e gli atti della commissione, contestando in particolare l’attribuzione dei punteggi relativi alle competenze professionali e al colloquio. Il controinteressato aveva proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta l’attribuzione di punteggio all’appellante e rivendicando ulteriori punteggi per incarichi svolti. Il TAR aveva respinto il ricorso introduttivo, qualificandolo come inammissibile e infondato, e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. In appello, l’appellante ha censurato anzitutto la statuizione processuale fondata sull’omessa impugnazione della nota comunale del 30 dicembre 2024, sostenendo che tale nota fosse un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, anche perché priva di numero di registro generale e di settore e asseritamente priva di nuova istruttoria. Ha inoltre formulato censure sulle statuizioni di merito e altre doglianze ed eccezioni, che il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha preliminarmente escluso l’inammissibilità della costituzione del Comune, rilevando che l’Amministrazione, dopo essersi costituita, aveva svolto le proprie difese. Quanto al motivo principale, ha qualificato la nota del 30 dicembre 2024 come autonomo provvedimento dirigenziale, nonostante l’assenza di una formale qualificazione come determinazione e del numero di protocollo o di registro. La nota era stata sottoscritta dal dirigente competente, aveva contenuto provvedimentale e proveniva con certezza dal Comune; il numero di protocollo non è elemento essenziale dell’atto e la sua mancanza integra una mera irregolarità quando siano individuabili autorità emanante, oggetto, data e causa del provvedimento. Nel merito, la nota non si era limitata a ribadire la precedente graduatoria: il Comune aveva riesaminato la documentazione del controinteressato, verificato gli incarichi e l’assetto organizzativo dell’ente, analizzato la disciplina applicabile e rivalutato anche la questione del colloquio alla luce della giurisprudenza e di altre procedure selettive. Si trattava quindi di un atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di nuova istruttoria e nuova valutazione, e non di un atto meramente confermativo. L’omessa impugnazione del nuovo provvedimento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’atto precedente, poiché l’eventuale annullamento di quest’ultimo non avrebbe inciso sull’assetto di interessi ormai regolato dal successivo atto, rimasto non impugnato. È stata quindi confermata la statuizione processuale del TAR; le censure sul merito e le ulteriori eccezioni sono state dichiarate assorbite. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13 CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022
Disciplina la procedura di progressione tra le aree riservata al personale dipendente, oggetto della selezione contestata.
art. 4, comma 2, d.lgs. 165/2001
ai dirigenti spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e “non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”
Attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, salvo quelli riservati agli organi di indirizzo politico o ad altri organi.
art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000
Conferma la competenza dirigenziale all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi spettanti alla gestione dell’ente locale.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Riguarda le funzioni del sindaco, distinte dalle competenze dirigenziali e dagli atti degli organi collegiali comunali.
art. 21-septies l. 241/1990
È richiamato per affermare che il numero di protocollo non costituisce elemento essenziale del provvedimento; la sua mancanza non determina invalidità se l’atto è riconducibile all’amministrazione e ne sono individuabili gli elementi costitutivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati personali delle persone fisiche coinvolte nel giudizio.
Massime di principio
- Un atto successivo è meramente confermativo e non richiede autonoma impugnazione quando si limita a ribadire il precedente provvedimento senza riaprire l’istruttoria e senza procedere a una nuova valutazione degli interessi e degli elementi di fatto e di diritto.
- Un atto successivo costituisce invece conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione esercita nuovamente il potere mediante un riesame della situazione e una nuova istruttoria, anche se il riesame si fonda sulla rivalutazione degli elementi già acquisiti e non sull’acquisizione di fatti nuovi.
- L’assenza del numero di protocollo o di registro non determina l’invalidità del provvedimento amministrativo quando siano comunque certe la provenienza dall’amministrazione, l’autorità emanante, l’oggetto, la data e la funzione esercitata; tale mancanza integra una mera irregolarità.
- Quando un nuovo provvedimento, non meramente confermativo, sostituisce quello già impugnato e non viene a sua volta gravato, il giudizio sull’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’annullamento del primo atto non procurerebbe alcuna utilità, poiché l’assetto di interessi resterebbe disciplinato dal successivo provvedimento.
- La qualificazione formale dell’atto non è decisiva: una comunicazione sottoscritta dal dirigente e dotata di contenuto provvedimentale può costituire una determinazione dirigenziale anche se non reca l’espresso titolo di determina.
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