Cassazione Penale, Sentenza n. 27966/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per tre motivi principali: (1) nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per mancata notificazione al difensore di fiducia, avv. Michele Quinto (la notifica era stata effettuata per errore all\'avv. Ruggiero Sfrecola, difensore d\'ufficio), con conseguente esclusione della sanatoria derivante dalla presenza di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.; (2) vizi di motivazione sulla riconducibilità al Labartino del furto di armi, con assenza di riscontri probatori, mancanza di effrazione, custodia delle chiavi affidata al solo Guidotti, ruoli amministrativi del Labartino, annotazioni dai registri operate da più persone e mancata indicazione delle aggravanti; (3) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l\'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., non sanabile dalla notifica al difensore d\'ufficio o dalla presenza di un sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. Ne è conseguito l\'annullamento senza rinvio della sentenza di primo e di secondo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per il prosieguo del procedimento. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Codice penale
Riferimento ai reati di furto e furto aggravato; contestazione originaria nei confronti del ricorrente
Legge n. 533 del 1977
art. 4 I. n. 533 del 1977
Furto commesso su armi, munizioni od esplosivi in armerie o locali di custodia: circostanza che determina l\'aggravamento della sanzione (pena fino a 10 anni)
Codice penale (prescrizione)
art. 157, primo comma; art. 161, secondo comma
Calcolo del termine di prescrizione compatibile con la pena massima applicabile: nel caso specifico termine di prescrizione di 12 anni e mezzo, non ancora decorso
Codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c); art. 179, comma 1
Nullità assolute: omissione degli atti necessari a garantire diritti fondamentali della difesa (qui, la mancata notifica al difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria)
Codice di procedura penale
art. 97, comma 4; art. 102
Nomina di difensore d\'ufficio o di sostituto ex art. 97 non è sufficiente a sanare la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia; l\'obbligo di partecipazione del difensore sostituito non equivale alla tutela del diritto di scelta della difesa
Convenzione europea dei diritti dell\'uomo
Diritto dell\'imputato ad avere un difensore di sua scelta; elemento decisivo per qualificare come assoluta la nullità per omessa notifica al difensore di fiducia
Massime di principio
- L\'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria, e tale nullità non è sanata dalla notifica ad altro difensore o dalla presenza in udienza di un sostituto.
- La semplice presenza in udienza di un difensore nominato d\'ufficio o di un sostituto non può essere considerata equivalente alla partecipazione del difensore di fiducia rispetto al diritto dell\'imputato ad avere il legale scelto da lui; quindi non assorbe le nullità connesse alla mancata notifica del provvedimento iniziale.
- Una richiesta di rinvio formulata da terzi o dalla controparte in udienza non costituisce prova che il difensore di fiducia fosse stato regolarmente informato o che conoscesse il processo; non può quindi sanare l\'omessa notifica della citazione.
- Se la nullità è accertata come assoluta, la Cassazione può disporre l\'annullamento delle sentenze anche senza rinvio e ordinare la trasmissione degli atti all\'autorità giudiziaria competente per il prosieguo, a condizione che non sia intervenuta la prescrizione.
- In fase di valutazione della prescrizione, è necessario calcolare il termine sulla base della pena massima edittale applicabile, tenendo conto delle specifiche norme aggravanti (es. furto su armi) che aumentano il termine prescrizionale.
Testo integrale
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