Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Ministero dell'Interno - Dip. P.S., Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, Ufficio VII - Trattamento Pensioni, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, per l’annullamento: - del decreto n.-OMISSIS- del 17 febbraio 2023 di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità; - del parere n. -OMISSIS- del comitato di verifica per le cause di servizio notificato unitamente al decreto suddetto; - del parere n. -OMISSIS- del comitato di verifica per le cause di servizio notificato unitamente al decreto suddetto; - del verbale modello bl/b n. -OMISSIS- datato 14 novembre 2019 della 2^ cmo sezione polizia dello stato, dipartimento militare di medicina legale --OMISSIS-, notificato in pari data mediante consegna a mani; - del verbale modello b n. -OMISSIS- datato 8 settembre 2020 della 2^ cmo sezione polizia dello stato, dipartimento militare di medicina legale --OMISSIS-, mai notificato; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, notificato o meno.

Giustizia amministrativa202301300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del decreto ministeriale del 17 febbraio 2023 e degli atti presupposti, con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di diverse infermità e del conseguente equo indennizzo.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente impugna il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo relativo a un pregresso trauma lombo-sacrale e ad altre patologie articolari, podaliche, del rachide e del tunnel carpale. Deduce, anzitutto, l’omessa valutazione della patologia E, costituita da discopatie plurime del rachide lombo-sacrale con danno neurogeno, che sarebbe stata documentata sin dall’istanza originaria e inserita dalla Commissione medica ospedaliera nel verbale del 14 novembre 2019, ma poi esclusa dal Comitato di verifica per asserita mancanza di una specifica domanda. In subordine, sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto avviare d’ufficio l’accertamento della causa di servizio, in ragione della parziale inidoneità al servizio. Contesta inoltre la ricostruzione dell’infortunio relativo alla patologia A, sostenendo che la caduta non si sarebbe verificata nella proprietà privata, bensì su una gradinata comunale, con conseguente configurabilità di un infortunio in itinere. Deduce poi carenza di istruttoria sul nesso causale rispetto alle patologie A, C e D, per omessa considerazione delle mansioni concretamente svolte, degli eventi traumatici e delle condizioni operative di servizio. Infine denuncia illogicità manifesta nella non ascrivibilità a tabella della patologia A, in rapporto al riconoscimento dell’ascrivibilità a categoria A/8 della patologia E, invocando il principio di equivalenza di cui all’art. 11, comma 4, d.P.R. 915/1978. È stata proposta anche istanza cautelare, motivata dall’avvio della procedura di dispensa dal servizio e dalla necessità di optare per il transito nei ruoli tecnici o in altra amministrazione.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito né l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto l’affare non ancora maturo per la decisione, poiché la relazione ministeriale trasmessa non prende posizione sulla censura relativa alla totale mancata valutazione della patologia E e, più in generale, non esamina puntualmente ciascun motivo di ricorso. La Sezione ha quindi disposto l’acquisizione di una relazione istruttoria integrativa da parte del Ministero dell’Interno, da redigere con ogni urgenza e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, tenendo conto anche dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, tra cui Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 965/2023. La relazione dovrà essere trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare controdeduzioni; il Ministero dovrà poi inoltrare alla Sezione la relazione e le eventuali controdeduzioni, oppure attestare la loro mancata presentazione. In attesa di tali adempimenti, la Sezione ha sospeso l’adozione del parere e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Ogni valutazione in rito e nel merito è stata espressamente lasciata impregiudicata.

Osservazioni

Patologia E - Omessa valutazione

La relazione ministeriale non prende posizione sulla censura relativa alla mancata valutazione delle discopatie plurime del rachide lombo-sacrale con danno neurogeno, patologia che il ricorrente afferma essere stata documentata sin dall’istanza originaria e inserita nel verbale della Commissione medica ospedaliera. Occorre una puntuale relazione integrativa sul fatto che la patologia fosse o meno compresa nella domanda e sulle ragioni della sua esclusione dall’istruttoria del Comitato di verifica.

Motivi di ricorso - Necessità di esame puntuale

Il Ministero dovrà prendere specifica e articolata posizione su ciascun motivo di ricorso, compresi l’asserito obbligo di avvio d’ufficio del procedimento, la qualificazione dell’infortunio, il nesso causale rispetto alle mansioni svolte e l’asserita illogicità nella non ascrivibilità a tabella della patologia A.

Contraddittorio procedimentale

La relazione integrativa dovrà essere trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare controdeduzioni. Il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione le controdeduzioni oppure attestare che il ricorrente non le ha presentate nel termine.

Ragionevole durata del procedimento

La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, 8 ottobre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi, si applicano anche al ricorso straordinario.

Protezione dei dati relativi alla salute

In caso di diffusione del parere devono essere oscurate le generalità e qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003, dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel quale il Consiglio di Stato deve acquisire gli elementi istruttori necessari prima di rendere il parere.

  • art. 16, comma 3, d.P.R. 51/2009

    È richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di accertamento d’ufficio della dipendenza da causa di servizio nei confronti del dipendente parzialmente inidoneo; la Sezione non si pronuncia sul merito della tesi.

  • art. 1 d.P.R. 738/1981

    È richiamato dal ricorrente quale fondamento dell’accertamento d’ufficio della causa di servizio in caso di inidoneità parziale; la questione resta impregiudicata.

  • art. 15 d.P.R. 461/2001

    È invocato dal ricorrente in relazione all’accertamento d’ufficio della dipendenza da causa di servizio; il parere interlocutorio non definisce la relativa questione.

  • art. 12 d.lgs. 38/2000

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione della caduta come infortunio in itinere; la Sezione non formula una valutazione conclusiva.

  • art. 11, comma 4, d.P.R. 915/1978

    È invocato dal ricorrente per sostenere l’applicazione del principio di equivalenza tra menomazioni; la questione non viene esaminata nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Impone l’oscuramento dei dati personali e, in particolare, dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base della tutela rafforzata dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento delle cautele relative alla diffusione di dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il parere non può essere reso quando la relazione dell’amministrazione non esamina una censura centrale e non prende puntualmente posizione sui singoli motivi di ricorso; in tal caso il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e richiedere una relazione istruttoria integrativa.
  • La relazione integrativa richiesta nel procedimento di ricorso straordinario deve confrontarsi specificamente con ciascun motivo di impugnazione e non può limitarsi a una conclusione generica di infondatezza.
  • Quando il Consiglio di Stato dispone l’acquisizione di una relazione integrativa che incide sulle questioni controverse, essa deve essere trasmessa al ricorrente, al quale va assicurato un termine non inferiore a venti giorni per formulare controdeduzioni.
  • La garanzia della ragionevole durata del processo è riferibile anche al procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Prima di definire il ricorso, il Consiglio di Stato può lasciare impregiudicate le valutazioni in rito e nel merito quando l’istruttoria amministrativa non consente ancora una disamina esaustiva della vicenda.

Ricorso straordinario sul diniego di causa di servizio

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato contro il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa. Sono impugnati il decreto del 17 febbraio 2023, i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio e i verbali della Commissione medica ospedaliera relativi al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie infermità e del conseguente equo indennizzo.

Fattispecie e domanda

Il diniego riguarda, tra le altre, le seguenti patologie:

  • un pregresso trauma con contusioni multiple del rachide lombo-sacrale-coccigeo, dell’emicostato destro, del rachide dorsale e del polso sinistro;
  • alluce rigido destro, spina calcaneare con metatarsalgia centrale e iniziale condropatia alle ginocchia;
  • sindrome del tunnel carpale bilaterale;
  • discopatie plurime del rachide lombo-sacrale con accertamento elettromiografico positivo per danno neurogeno, indicata come patologia E.

La patologia E era stata esclusa dall’istruttoria del Comitato di verifica sul presupposto che non fosse stata oggetto di una specifica domanda.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente sostiene che la patologia E fosse ricompresa nella domanda originaria, anche perché la relativa documentazione medica era stata allegata all’istanza del 1° luglio 2017 e successivamente integrata con esami elettromiografici. Deduce che la Commissione medica ospedaliera l’avesse espressamente inserita nel verbale del 14 novembre 2019, riconoscendone l’ascrivibilità alla categoria A/8.

In subordine, sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto avviare d’ufficio il procedimento di accertamento della causa di servizio, in considerazione della sua parziale inidoneità al servizio, richiamando l’art. 16, comma 3, d.P.R. 51/2009, l’art. 1 d.P.R. 738/1981 e l’art. 15 d.P.R. 461/2001.

Con riferimento alla patologia A, il ricorrente contesta la qualificazione dell’evento traumatico. Il Comitato avrebbe ritenuto che la caduta del 12 gennaio 2017 fosse avvenuta all’interno della proprietà privata, mentre il ricorrente afferma che essa si verificò su una gradinata comunale posta oltre il cancello di uscita, con conseguente configurabilità di un infortunio in itinere ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 38/2000.

È inoltre dedotta carenza di istruttoria sul nesso causale per le patologie A, C e D. Secondo il ricorrente, non sarebbero state adeguatamente valutate le mansioni svolte presso il Reparto Mobile, come operatore di volante e video-fotosegnalatore della Polizia Scientifica, le marce prolungate, i servizi di ordine pubblico, l’emergenza migranti, gli eventi traumatici di servizio e le attività di ricerca e soccorso in condizioni impervie. È richiamata anche una relazione del dirigente dell’ufficio, ritenuta confermativa del collegamento causale o concausale tra servizio e infermità.

Infine, il ricorrente denuncia illogicità nella non ascrivibilità a tabella della patologia A, raffrontandola al riconoscimento dell’ascrivibilità a categoria A/8 della patologia E e invocando il principio di equivalenza previsto dall’art. 11, comma 4, d.P.R. 915/1978.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è motivata dal rischio di dispensa dal servizio, poiché, dopo il diniego della causa di servizio, era stata avviata la procedura relativa alla posizione del dipendente, il quale avrebbe dovuto optare per il transito nei ruoli tecnici o in altra amministrazione entro il 21 ottobre 2023 per evitare la risoluzione del rapporto.

Valutazione istruttoria della Sezione

La Sezione non ha ritenuto il ricorso maturo per la decisione. La relazione trasmessa dal Ministero dell’Interno concludeva genericamente per l’infondatezza dell’istanza cautelare e del ricorso, ma non affrontava la censura centrale relativa alla totale mancata valutazione della patologia E.

La Sezione ha quindi ritenuto necessario acquisire una relazione integrativa che chiarisca:

  • se la patologia E fosse compresa nella domanda originaria o nella documentazione successivamente prodotta;
  • per quali ragioni essa sia stata esclusa dall’istruttoria del Comitato di verifica;
  • quale rilievo abbiano il verbale della Commissione medica ospedaliera e gli esami elettromiografici;
  • come debbano essere valutati tutti gli altri motivi di ricorso, inclusi quelli relativi all’accertamento d’ufficio, all’infortunio in itinere, al nesso causale, alle mansioni svolte e all’ascrivibilità tabellare.

La richiesta istruttoria è formulata anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 965/2023.

Adempimenti richiesti e contraddittorio

Il Ministero dell’Interno dovrà predisporre e trasmettere la relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, con ogni consentita urgenza. La relazione dovrà essere trasmessa anche al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare controdeduzioni.

Il Ministero dovrà poi inoltrare alla Sezione la relazione insieme alle eventuali controdeduzioni oppure attestare che il ricorrente non le ha presentate nel termine assegnato.

Ragionevole durata e tutela dei dati sanitari

La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, 8 ottobre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie della Convenzione europea, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003, dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies d.lgs. 196/2003.

Conclusioni

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Il provvedimento è interlocutorio: non contiene alcuna decisione sull’ammissibilità, sulla fondatezza, sull’istanza cautelare o sui singoli motivi di ricorso, che restano espressamente impregiudicati.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.