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Sentenza

Sentenza n. 2763/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 235/2025 del 04/06/2025, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Como, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro «accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti di ottenere la carta docente, rispettivamente: (…) Strano Veronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per ciascuno, in misura di euro 500,00 per ciascun anno; per l’effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge (…)».

Giustizia amministrativa202600549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha chiesto l'accredito degli importi nel borsellino elettronico della carta docente, oltre alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza avente valore di titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa della ricorrente era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e che l'amministrazione, pur costituita, non aveva dimostrato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato accolto. Al Ministero è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza per accreditare alla ricorrente gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per ottemperanza; il giudice, accertata l'inottemperanza al giudicato, può ordinare all'amministrazione di eseguire la decisione e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il decorso del termine rende procedibile il ricorso per ottemperanza.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È richiamato quale criterio di adeguatezza nella liquidazione delle spese professionali, avuto riguardo alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l'amministrazione che sostenga di avere eseguito il giudicato deve allegare e documentare l'integrale adempimento; la mera costituzione in giudizio, priva di specifiche contestazioni e di prova dell'esecuzione, non è sufficiente a superare la pretesa del creditore.
  • Accertata l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che riconosce somme o benefici determinati, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, ordinando l'attribuzione del beneficio dovuto e detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comportano, in assenza di diversa previsione, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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