Sentenza n. 3340/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 391/2022 emessa dal Tribunale di Monza il 29/09/2022, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto all'inserimento in graduatoria, al riconoscimento del servizio e al risarcimento delle retribuzioni non percepite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle retribuzioni maturabili dal 5 giugno 2021 al 31 agosto 2021, quantificate in euro 4.943,04 oltre interessi o rivalutazione. Ha chiesto anche, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, consistente nel mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente aveva notificato la sentenza agli indirizzi PEC dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e a un indirizzo tratto dal Registro IPA, mentre il Ministero aveva indicato il proprio domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale situazione, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice, presso il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi. In base all'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, il domicilio tratto dal Registro IPA può essere utilizzato solo in via residuale, quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni l'indirizzo PEC destinato alle notificazioni degli atti giudiziari, la notificazione agli indirizzi dell'Ufficio Scolastico Regionale e all'indirizzo tratto dal Registro IPA non era idonea a far decorrere il termine dilatorio. Ne è derivata l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza. Le spese sono state compensate, in considerazione della costituzione meramente formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La ricorrente ha esercitato l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all'azione di ottemperanza relativa a una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro; il termine deve decorrere da una valida notificazione del titolo all'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012
a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Individua i pubblici elenchi dai quali devono essere estratti gli indirizzi digitali utilizzabili per le notificazioni degli atti giudiziari.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile per la notificazione alle pubbliche amministrazioni solo quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La norma rinvia ai criteri dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012 e non rende automaticamente utilizzabile il Registro IPA quando l'amministrazione abbia già indicato il proprio domicilio nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato dalla ricorrente quale base della richiesta di interessi o rivalutazione sulle somme dovute; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'azione.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, poiché tale giudizio opera come rimedio alternativo all'esecuzione forzata.
- Il termine di 120 giorni decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione effettivamente obbligata al pagamento; la notificazione a un'articolazione amministrativa diversa dal debitore indicato nel titolo non è idonea a farlo decorrere.
- Per le notificazioni telematiche alle pubbliche amministrazioni, l'indirizzo PEC deve essere individuato secondo l'ordine e le condizioni stabiliti dall'art. 16-ter d.l. n. 179/2012. L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
- La notificazione del titolo esecutivo a un indirizzo PEC non conforme ai pubblici elenchi applicabili impedisce il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e rende inammissibile l'azione di ottemperanza proposta prima del suo valido decorso.
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