Sentenza n. 2925/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - a) del provvedimento di cui alla mail ordinaria, in data 11/03/2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto “-OMISSIS- -OMISSIS-– -OMISSIS- – -OMISSIS-”, con cui alla figlia della ricorrente, -OMISSIS-, non è stato consentito di partecipare al viaggio di istruzione delle classi terze, per il periodo 4 – 7/05/2026; - b) del provvedimento del Consiglio di Classe in seduta straordinaria, in data 10/03/2026, con cui, ai sensi della circolare -OMISSIS-del 23/02/2026, l’alunna -OMISSIS-, a pretesa tutela del normale e sereno svolgimento dell’attività didattica fuori sede e “alla sicurezza del gruppo”, nonché della “incolumità degli studenti (e) del prestigio dell’Istituzione Scolastica” è stata esclusa dal detto viaggio di istruzione; - c) del silenzio, serbato dall’organo di Garanzia e quindi (ai sensi dell’art. 3 del titolo IV Regolamento di Istituto), del rigetto del ricorso del 27 marzo 2026, proposto dalla ricorrente e la conferma del provvedimento di esclusione dalla gita; - d) dell’eventuale provvedimento esplicito dell’Organo di Garanzia, di decisione e rigetto del ricorso amministrativo, proposto in data 27 marzo 2026 dalla ricorrente; - e) della nota -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del Dirigente dell’Istituto resistente; - f) della “circolare” 23/2/2026 n.1504 dell’Istituto; - g) del Regolamento di Istituto nella parte in cui dovesse ritenersi ritenga che una nota di classe possa essere annoverata tra le note personali, la cui somma determini ai sensi del suo art. 7 la sanzione alternativa all’allontanamento scolastico e quindi, ai sensi del precedente art. 6, co, 2, lett. a), l’esclusione dell’alunno dalle gite scolastiche; - h) di tutti gli altri atti precedenti, connessi e conseguenti; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della minore a partecipare al viaggio di istruzione, organizzato dalla scuola a completamento del progetto didattico/formativo e per la conseguente condanna delle Pubbliche Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, al pagamento in favore dell'alunna, anche ai sensi del combinato disposto dagli artt. 30 e 133, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 104/2010, di tutti i danni subiti e subendi e/o della perdita di chance subita, in considerazione dell'irripetibilità dell'evento, in conseguenza dell'ingiusta esclusione di quest'ultima dal viaggio di istruzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della minore dal viaggio di istruzione, deliberata dal Consiglio di classe e comunicata dal dirigente scolastico, nonché gli atti presupposti e il diniego o silenzio dell'organo di garanzia
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione della figlia minore dal viaggio di istruzione delle classi terze, deducendo, secondo quanto emerge dal decreto cautelare richiamato in sentenza, l'illegittima utilizzazione di due sanzioni disciplinari collettive o di classe unitamente a due sanzioni personali. Tale computo sarebbe stato contrario al principio di responsabilità personale e, una volta escluse le sanzioni collettive, non sarebbe stata raggiunta la soglia regolamentare di ammonizioni necessaria per impedire la partecipazione al viaggio. È stata inoltre contestata l'assenza, nelle motivazioni delle sanzioni personali, di condotte violente o prevaricatrici idonee a giustificare l'esclusione per ragioni di sicurezza, incolumità degli studenti o prestigio dell'istituzione scolastica. La ricorrente ha altresì dedotto l'illegittima sottrazione del provvedimento alla competenza dell'organo di garanzia e l'erroneità della ritenuta tardività del relativo reclamo. In via consequenziale è stato chiesto l'accertamento del diritto della minore a partecipare al viaggio e il risarcimento dei danni o della perdita di chance connessi all'eventuale esclusione.
La decisione
Dopo l'adozione del decreto cautelare monocratico, che aveva ordinato all'istituto il riesame dei provvedimenti, il Consiglio di classe ha riconsiderato la posizione degli alunni interessati e il dirigente scolastico ha revocato il provvedimento di mancata partecipazione, ammettendo la minore al viaggio di istruzione. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza avesse integralmente soddisfatto l'interesse pretensivo azionato e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda impugnatoria e sull'accertamento della partecipazione. La declaratoria è stata estesa alla domanda risarcitoria, poiché essa era inscindibilmente connessa e subordinata all'effettiva esclusione dal viaggio, esclusione che non si è verificata; il giudice ha pertanto ritenuto non configurabile un danno risarcibile. Le spese sono state poste a carico solidale delle amministrazioni resistenti secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'illegittimità dell'esclusione iniziale, ravvisata per le ragioni già espresse nel decreto cautelare e integralmente richiamate nella sentenza. Le spese sono state liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
estrema gravità ed urgenza nel provvedere
Ha consentito l'adozione della misura cautelare monocratica, in presenza dell'imminenza del viaggio e del rischio di un pregiudizio irreversibile.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato a fondamento della domanda risarcitoria, dichiarata tuttavia assorbita dalla cessazione della materia del contendere e ritenuta comunque priva di un danno configurabile.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria nell'ambito della giurisdizione esclusiva, senza che la sentenza svolgesse una specifica ulteriore applicazione della disposizione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Le sanzioni disciplinari collettive o di classe non possono essere utilizzate per fondare conseguenze individuali sfavorevoli a carico di un singolo studente, in applicazione del principio di responsabilità personale; è necessario accertare la responsabilità individuale dell'alunno.
- L'esclusione di uno studente da un viaggio di istruzione, quale misura conseguente a precedenti condotte disciplinari e giustificata da esigenze di sicurezza o di regolare svolgimento dell'attività didattica, deve essere sorretta da un'adeguata motivazione riferita alla concreta posizione dell'interessato e alla gravità delle condotte contestate.
- Quando il regolamento scolastico attribuisce a un organo di garanzia il riesame delle sanzioni disciplinari, l'amministrazione non può sottrarre alla relativa competenza una misura sostanzialmente sanzionatoria mediante la sua qualificazione formale come semplice provvedimento organizzativo.
- La revoca dell'atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e accompagnata dalla piena soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere; la domanda risarcitoria connessa all'atto diviene priva di oggetto quando il pregiudizio dedotto non si è concretamente verificato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso sulla base dell'illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
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