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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31972/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso il sindacato di legittimità sulla mera congruità della pena quando la relativa motivazione non sia arbitraria o manifestamente illogica e ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Con il primo motivo ha dedotto carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena-base, ritenuta eccessiva, sollecitando in sostanza una nuova valutazione della congruità della pena. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione sulla pena fosse complessivamente coerente e che la determinazione della pena, non risultando arbitraria o illogica, non potesse essere nuovamente valutata in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non consentito e manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva indicato sinteticamente l'assenza di elementi positivamente valutabili per concedere le attenuanti generiche; non è necessario che il giudice esamini ogni elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli aspetti ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato valutato con riferimento ai dedotti vizi di motivazione, ritenuti non configurabili nei termini prospettati.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che solleciti una nuova valutazione della congruità della pena-base, quando la determinazione della pena sia sorretta da una motivazione coerente e non risulti frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • Il giudice di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche, non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti; è sufficiente che richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Una motivazione sintetica sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando esprima l'assenza di elementi positivamente valutabili e non presenti evidenti illogicità o contraddizioni.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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