Regolamento (UE) 2025/2590
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2590 della Commissione, del 18 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80365 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la L-valina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80365 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e della verifica della conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è subordinata a condizioni specifiche riportate nell’allegato, inclusa l’indicazione di alcune avvertenze in ეტichetta e la protezione della sostanza dalla degradazione ruminale nei ruminanti. È inoltre chiarito che l’impiego nell’acqua di abbeveraggio è ammesso, ma i profili igienici restano nell’ambito del regolamento (CE) n. 183/2005.
Autorizzazione dell’L-valina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80365 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che immettono sul mercato o utilizzano l’additivo L-valina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80365, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e copre l’impiego nei mangimi; l’allegato consente anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio, con specifiche condizioni. Sono richiamate esclusioni/limitazioni di fatto: per i ruminanti l’additivo deve essere protetto dalla degradazione ruminale e, per i profili igienici dell’uso nell’acqua di abbeveraggio, la Commissione rinvia al regolamento (CE) n. 183/2005. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione della L-valina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80365 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2590 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato e l’uso della L-valina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80365 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla valutazione favorevole dell’EFSA, richiamando al contempo alcune cautele d’uso, in particolare per l’impiego nell’acqua di abbeveraggio e per i ruminanti.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione riguardava la L-valina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80365, da utilizzare nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, con classificazione richiesta nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi.
Valutazione scientifica e ragioni dell’autorizzazione
Nel parere del 18 marzo 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la sostanza è sicura per le specie bersaglio se impiegata come integratore dietetico in quantità adeguate rispetto ai bisogni nutrizionali. L’EFSA ha inoltre ritenuto l’uso sicuro per consumatori e ambiente, ha escluso irritazione o sensibilizzazione cutanea e ha riconosciuto l’efficacia della sostanza come fonte di L-valina per le specie non ruminanti. Per i ruminanti, invece, è stata evidenziata la necessità di protezione dalla degradazione ruminale per garantirne la piena efficacia.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, alle condizioni ivi stabilite. L’additivo è collocato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. Nell’allegato è precisato che l’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.
Condizioni tecniche, etichettatura e avvertenze
L’allegato impone diversi obblighi operativi per gli operatori del settore dei mangimi:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio;
- l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio;
- se impiegata nell’alimentazione dei ruminanti, la L-valina deve essere protetta dalla degradazione nel rumine;
- il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo;
- l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Specifiche del prodotto e metodi di controllo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c374i e ne definisce le caratteristiche: L-valina con tenore minimo del 98% sulla sostanza secca, in forma solida, prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80365. Sono indicati anche la denominazione IUPAC, la formula chimica C5H11NO2 e il numero CAS 72-18-4. Per i controlli analitici, il testo rinvia alla monografia del Food Chemical Codex per l’identificazione e a metodi di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica per la determinazione della valina in additivo, premiscele, mangimi composti e acqua di abbeveraggio.
Rapporto con la normativa sull’igiene dei mangimi
La Commissione precisa che l’uso sicuro dell’aminoacido nell’acqua di abbeveraggio, per quanto riguarda i possibili rischi igienici, deve essere considerato nell’ambito del regolamento (CE) n. 183/2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Ne consegue che l’autorizzazione dell’additivo non esaurisce gli obblighi degli operatori sotto il profilo igienico-sanitaro.
Decorrenza, efficacia e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicato l’8 gennaio 2036 come fine del periodo di autorizzazione.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite.
Base giuridica e motivazione dell’atto
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il parere EFSA del 18 marzo 2025, che considera la sostanza sicura per le specie bersaglio se usata come integratore dietetico in quantità adeguate, sicura per consumatori e ambiente, non irritante e non sensibilizzante per la pelle, ed efficace come fonte di L-valina per le specie non ruminanti.
Condizioni d’uso e limitazioni
L’allegato stabilisce che l’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio; tuttavia la Commissione segnala che gli aspetti igienici di tale uso rientrano nel regolamento (CE) n. 183/2005. Per i ruminanti, gli operatori devono assicurare che la L-valina sia protetta dalla degradazione nel rumine.
Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore di umidità. Inoltre, l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve contenere l’avvertenza relativa al bilanciamento di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, soprattutto in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio, per evitare squilibri nutrizionali.
Specifiche tecniche e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c374i, ne indica la composizione minima del 98% (sulla sostanza secca), la forma solida, la denominazione IUPAC, la formula chimica C5H11NO2 e il numero CAS 72-18-4. Sono altresì previsti i metodi analitici per l’identificazione e la determinazione della valina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, inclusa la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione l’8 gennaio 2036.
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