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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20911/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il caso riguarda un condannato alla pena inflitta per bancarotta fraudolenta, al quale il Tribunale di sorveglianza aveva in un primo momento concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali e, in subordine, respinto la richiesta di detenzione domiciliare. Prima dell’avvio della misura alternativa, sopravveniva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere e plurimi episodi di usura in danno di imprenditori, contestati come condotte recenti e connesse anche a un contesto familiare. Il Tribunale di sorveglianza dichiarava allora inefficace l’ordinanza di ammissione all’affidamento in prova e negava la detenzione domiciliare. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione dell’art. 298 c.p.p., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto sospendere la misura alternativa e non dichiararla inefficace; 2) manifesta illogicità della motivazione sul diniego della detenzione domiciliare, per contrasto con le valutazioni del giudice della cautela che aveva successivamente sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari; 3) abnormità del provvedimento, poiché la dichiarazione di inefficacia dell’affidamento in prova non sarebbe prevista dall’ordinamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: la sospensione prevista dall’art. 298 c.p.p. presuppone che la misura alternativa sia già in esecuzione, mentre nel caso concreto la custodia cautelare era sopravvenuta prima dell’avvio dell’affidamento in prova; pertanto la dichiarazione di inefficacia era meramente ricognitiva della mancata sottoscrizione del verbale di accettazione ex art. 97, comma 3, d.P.R. n. 230/2000. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione autonoma e complessiva dei presupposti della misura alternativa e del rischio di recidiva, non vincolata alla successiva rivalutazione operata dal giudice della cautela. Il terzo motivo è stato respinto perché la dichiarazione di inefficacia non è abnorme, ma constata la mancata esecuzione della misura e, insieme al diniego della detenzione domiciliare, rende la pena eseguibile nelle forme ordinarie. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 298 c.p.p.

    la sospensione della misura alternativa per sopravvenienza di una misura cautelare opera solo se la misura alternativa è già in corso di esecuzione; non si applica quando la custodia cautelare interviene prima dell’avvio dell’affidamento in prova.

  • art. 47 ord. pen.

    richiamato per il verbale di accettazione e per l’impegno del condannato a rispettare le prescrizioni, quale momento necessario per l’efficacia dell’affidamento in prova.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

    norma posta a fondamento della domanda subordinata di detenzione domiciliare.

  • art. 97, comma 3, d.P.R. n. 230/2000

    "l’ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l’interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell’articolo 47 della legge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste"

    l’efficacia dell’ordinanza di affidamento in prova è subordinata alla sottoscrizione del verbale; se tale adempimento manca, la misura non produce effetti.

  • art. 98, comma 4, d.P.R. n. 230/2000

    richiamato come conferma del potere del tribunale di prendere atto del venir meno delle condizioni di ammissibilità della misura alternativa per sopravvenienza di altro titolo da espiare, dichiarandone l’inefficacia.

Massime di principio

  • La sospensione di una misura alternativa incompatibile con una misura cautelare sopravvenuta presuppone che la misura alternativa sia già stata avviata; se la cautela interviene prima dell’inizio dell’esecuzione, non si verifica una sospensione ma una mancata efficacia dell’ordinanza concessiva.
  • L’affidamento in prova ai servizi sociali acquista efficacia solo con la sottoscrizione del verbale di accettazione da parte dell’interessato; in mancanza di tale adempimento, l’ordinanza resta improduttiva di effetti e il provvedimento che lo rileva ha natura ricognitiva.
  • Il tribunale di sorveglianza, nel valutare una misura alternativa o la sua revoca/inefficacia per sopravvenienze cautelari, deve compiere una prognosi autonoma rispetto a quella del giudice cautelare, considerando anche le finalità rieducative e non soltanto il contenimento della recidiva.
  • La sopravvenienza di nuovi elementi conoscitivi rilevanti sulla pericolosità e sul contesto criminoso impone al giudice di sorveglianza una rivalutazione complessiva della prognosi favorevole precedentemente formulata, senza che ciò integri di per sé illogicità o abnormità.
  • La declaratoria di inefficacia di una misura alternativa non è abnorme quando si limita a prendere atto della mancata esecuzione della misura e consente l’esecuzione della pena secondo il regime ordinario, in presenza del venir meno dei presupposti di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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