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Sentenza

Sentenza n. 12587/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. K10/-OMISSIS-con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202502120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato sulla pendenza di un procedimento penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza rilevando la pendenza di un procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570-bis c.p. e minaccia ex art. 612 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la mera pendenza del procedimento, in assenza di una condanna, non fosse sufficiente a giustificare il diniego; ha inoltre evidenziato che, successivamente all'adozione del provvedimento, era stato assolto dall'imputazione ex art. 570-bis c.p. perché il fatto non costituiva reato e che, per il reato di minaccia, era stata dichiarata l'estinzione per remissione della querela. Ha infine dedotto l'omessa considerazione della complessiva integrazione sociale, economica e familiare maturata durante la permanenza decennale in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, non costituisce un diritto automatico dopo il decorso del periodo decennale di residenza, ma è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione, volta a verificare l'interesse pubblico all'ingresso stabile del richiedente nella comunità nazionale e la sua affidabilità rispetto ai doveri derivanti dallo status civitatis. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione di merito. Il diniego era legittimamente fondato sulla pendenza del procedimento penale al momento della sua adozione. La successiva sentenza penale del 10 gennaio 2025 non poteva incidere sulla legittimità originaria del decreto del 6 settembre 2024, perché sopravvenuta. In ogni caso, secondo il TAR, l'assoluzione ex art. 570-bis c.p. per insussistenza del dolo non escludeva la rilevanza materiale della condotta contestata, mentre la declaratoria di non doversi procedere per remissione della querela relativamente alla minaccia non escludeva la possibilità di apprezzare amministrativamente l'episodio come elemento sintomatico dell'affidabilità del richiedente. Le risultanze penali possono essere valutate sul piano amministrativo anche indipendentemente dall'esito del processo penale, perché la valutazione amministrativa non mira a irrogare una sanzione, ma a formulare una prognosi sull'assimilazione dei valori fondamentali, sull'affidabilità e sulla futura integrazione. La vicenda era inoltre recente rispetto alla domanda e rientrava nel periodo decennale di osservazione. La residenza decennale e l'inserimento economico-sociale ordinario costituivano soltanto presupposti o prerequisiti, non elementi sufficienti a imporre il rilascio della cittadinanza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il periodo decennale di residenza costituisce un presupposto per la proposizione della domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 570-bis c.p.

    La vicenda penale relativa alla violazione degli obblighi di assistenza familiare può essere valutata dall'amministrazione nell'ambito del giudizio complessivo sull'affidabilità del richiedente, anche se il procedimento penale non si è concluso con una condanna.

  • art. 612 c.p.

    La vicenda relativa al reato di minaccia può assumere rilievo nella valutazione amministrativa dell'indole e dell'affidabilità del richiedente anche quando il procedimento si sia concluso per remissione della querela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione: la residenza legale decennale è soltanto il presupposto per presentare la domanda e non fonda un diritto automatico al conferimento dello status civitatis.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare negativamente fatti penalmente rilevanti anche quando il procedimento penale sia pendente o si sia concluso senza condanna, remissione della querela o assoluzione, purché tali fatti siano concretamente apprezzati come elementi dell'affidabilità, dell'assimilazione dei valori fondamentali e della futura integrazione del richiedente, e non come presupposto per una sanzione penale.
  • La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata in base alle circostanze di fatto esistenti e conosciute dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto; una successiva pronuncia penale favorevole non incide, di per sé, sulla legittimità originaria del diniego.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza è estrinseco e non sostitutivo: riguarda il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e l'assenza di travisamento, illogicità, irragionevolezza o sproporzione, senza estendersi al merito della prognosi sull'affidabilità del richiedente.
  • La residenza decennale e l'inserimento ordinario nel tessuto economico e sociale costituiscono presupposti o prerequisiti della domanda, ma non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza dell'interesse pubblico al conferimento della cittadinanza quando permangano elementi recenti idonei a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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