Cassazione Civile, Ordinanza n. 04027/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di factoring, quale cessionaria dei crediti di una casa di cura privata accreditata, per il pagamento di prestazioni di assistenza ospedaliera rese nei mesi da giugno a novembre 2006. L'azienda sanitaria propose opposizione deducendo difetto di legittimazione passiva, carenza dei presupposti del monitorio e infondatezza della pretesa; nel giudizio furono chiamate in causa la regione e una finanziaria regionale, che eccepirono a loro volta il difetto di legittimazione passiva. Il tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto e rigettò la domanda ritenendo provata solo una parte delle prestazioni già pagate nel corso del giudizio e non provata la restante parte. La corte d'appello confermò il rigetto ritenendo che le fatture, in quanto atti unilaterali, non bastassero a provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate e che non si applicasse il d.lgs. n. 231 del 2002 perché il rapporto sarebbe stato di natura pubblicistica. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria dedusse quattro motivi: violazione delle norme sulla prova e sul ragionamento presuntivo, sostenendo che la corte avrebbe dovuto valorizzare le fatture, la mancata contestazione del rapporto e i pagamenti parziali; violazione del d.lgs. n. 231 del 2002 per l'esclusione degli interessi moratori commerciali; conseguente illegittimità della condanna alle spese; omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della finanziaria regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto corretta la statuizione della corte territoriale sulla insufficienza delle fatture a dimostrare le prestazioni ulteriori rispetto a quelle già pagate, ma ha giudicato errata l'esclusione dell'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002: le prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata in base a un accordo con l'ente pubblico competente integrano infatti una transazione commerciale, con conseguente debenza degli interessi moratori ex art. 5 del decreto. Le questioni sulla legittimazione passiva della regione e della finanziaria sono state ritenute assorbite dalla decisione sulla mancata prova delle prestazioni e quindi non esaminabili in questa sede.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove e sulla non contestazione, ma la censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito, ma la doglianza non ha superato il vaglio di ammissibilità
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione degli indizi spettano al giudice di merito
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova per presunzioni; la Corte afferma che l'apprezzamento dell'idoneità degli indizi è giudizio di fatto censurabile solo per vizio motivazionale nei limiti di legge
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato a sostegno della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo all'omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della FIRA, ma la questione è stata ritenuta assorbita e non esaminabile
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sull'appello incidentale, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per assorbimento
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la condanna alle spese, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo
art. 276 c.p.c.
richiamato in relazione all'ordine di trattazione delle questioni e al criterio della ragione più liquida
art. 24 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale dell'economia processuale e della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale della ragione più liquida e della ragionevole durata del processo
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 1
richiamato per definire l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 2
interpretato nel senso che il contratto tra struttura sanitaria privata accreditata ed ente pubblico competente rientra nella nozione di transazione commerciale
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5
ritenuto applicabile quale base per gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni sanitarie accreditate
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 2, comma 1, lett. a)
interpretato come norma che ricomprende il rapporto tra struttura privata accreditata ed ente pubblico competente tra le transazioni commerciali
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 2, comma 1, lett. c)
richiamato per distinguere il caso dei farmacisti, esclusi dall'ambito applicativo per la natura pubblicistica dell'attività svolta
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 13
richiamato nel motivo sul difetto di legittimazione passiva della FIRA
legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 180
richiamato nel motivo sul difetto di legittimazione passiva della FIRA
d.l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423
richiamato nel motivo sul difetto di legittimazione passiva della FIRA
Massime di principio
- La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua funzione documentale, non ha valore di piena prova dell'esecuzione delle prestazioni se il rapporto contrattuale o le singole prestazioni sono contestati; in tal caso può valere al più come mero indizio.
- Il principio di non contestazione opera solo quando le prestazioni poste a fondamento della domanda siano state specificamente allegate; in mancanza di tale allegazione, la mancata contestazione del rapporto non basta a supplire alla prova dell'esecuzione delle singole prestazioni.
- La prova per presunzioni è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che decide se ricorrervi e quali fatti assumere a base del ragionamento inferenziale; in cassazione la censura è ammissibile solo nei limiti di un vizio motivazionale realmente estrinseco e non come mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio.
- Le prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale, quando derivino da un accordo con l'ente pubblico competente, rientrano nella nozione di transazione commerciale ai fini del d.lgs. n. 231 del 2002, con conseguente applicazione degli interessi moratori previsti dall'art. 5.
- Quando la decisione di merito è fondata sul criterio della ragione più liquida e su una questione ritenuta assorbente, le ulteriori questioni rimaste non esaminate non formano giudicato implicito e non richiedono autonoma impugnazione; esse possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale condizionato che investa questioni assorbite dalla sentenza impugnata, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale consente la loro riproposizione davanti al giudice di rinvio.
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