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Sentenza

Sentenza n. 2764/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 519, depositata il 2 maggio 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Termini Imerese n. 519 del 2 maggio 2025. Il giudicato aveva ordinato il pagamento di € 2.000 mediante buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e spese di lite, per il diritto alla Carta del docente negli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. L'amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando la Carta del docente e accreditando l'importo di € 2.000 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione, spese e accessori. Ha assegnato all'amministrazione 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il protrarsi ingiustificato dell'inadempimento e la semplicità degli adempimenti, ha accolto la domanda di penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato per l'adempimento; oltre tale termine opera l'intervento sostitutivo. Ha nominato commissario ad acta, attivabile su istanza della ricorrente in caso di inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni per provvedere; il mandato comprende anche l'eventuale penale maturata. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 550 oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’amministrazione scolastica debitrice, nonché il rispetto del termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);

    Per procedere in ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata contro un'amministrazione, deve essere rispettato il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/2023, 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 – dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;

    Gli interessi o la rivalutazione sulle somme dovute per la Carta del docente decorrono dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    che invero, premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.);

    La penalità di mora può essere applicata anche alle condanne pecuniarie quando, considerate le circostanze del caso, non risulti manifestamente iniqua; rilevano, tra l'altro, l'ingiustificata protrazione dell'inadempimento, la semplicità degli adempimenti e l'assenza di ragioni ostative rappresentate dall'amministrazione. Può essere limitata al termine assegnato per l'adempimento spontaneo quando, decorso tale termine, è previsto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente indicato in epigrafe, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    La disciplina processuale richiamata consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente indicato in epigrafe, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    Il difensore dichiaratosi antistatario può ottenere la distrazione in proprio favore delle spese di lite liquidate.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    che invero, premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.);

    La modifica richiamata ha esteso l'applicabilità della penalità di mora alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato contro un'amministrazione, decorso il termine legale di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva, l'amministrazione deve eseguire il giudicato se non dimostra l'avvenuto pagamento o altri fatti modificativi o estintivi del credito.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche alle condanne pecuniarie quando non risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo alla durata e alla giustificazione dell'inadempimento, alla complessità degli adempimenti e alle eventuali ragioni ostative rappresentate dall'amministrazione.
  • Quando sia accordata la penalità di mora e, decorso il termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento spontaneo, sia previsto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta, la penalità può essere limitata al termine assegnato per l'adempimento spontaneo, per evitare che il rimedio indiretto continui a operare insieme al più incisivo intervento sostitutivo.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, da attivare in caso di persistente inadempimento; il mandato può comprendere anche il pagamento della penalità di mora maturata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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