Sentenza n. 9970/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. 31271 del 15/07/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite cui la parte pubblica, nel concludere il procedimento amministrativo, prevede il diniego al riconoscimento del titolo estero conseguito in Romania dalla odierna parte ricorrente per le classi di concorso di proprio interesse; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto e qualunque altro atto facente parte del medesimo procedimento anche dal protocollo non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo di studio conseguito in Romania per le classi di concorso di interesse del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 15 luglio 2024 con cui era stato negato il riconoscimento del titolo estero conseguito in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nonché l'annullamento degli atti presupposti e connessi, incluso il preavviso di rigetto. Nel corso del giudizio, dopo il passaggio in decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse è dipesa dal riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione, disposto in esecuzione di un'ordinanza cautelare della Sezione, conclusosi con un nuovo diniego del 2025, espressamente sostitutivo del provvedimento impugnato e autonomamente impugnato dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il nuovo provvedimento amministrativo, adottato in esecuzione dell'ordinanza della Sezione, ha annullato e sostituito il diniego originario; inoltre, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso originario, avendo impugnato autonomamente il nuovo diniego. La sentenza non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego del 2024. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione dell'andamento della vicenda e del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, il nuovo provvedimento sostitutivo dell'atto impugnato e la dichiarazione del ricorrente hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che annulla e sostituisce integralmente quello impugnato, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente non conserva un interesse concreto e attuale alla decisione sul precedente atto.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dalla sostituzione dell'atto impugnato e dall'autonoma impugnazione del nuovo provvedimento, giustifica la declaratoria di improcedibilità senza esame dei motivi di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese quando l'andamento complessivo della vicenda e il carattere meramente processuale della pronuncia costituiscano giusti motivi.
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