Sentenza del 21/12/2022 n. 37437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava alla società A. la mancata contabilizzazione di royalties per l'uso del marchio in operazioni infragruppo con Arditi HK Ltd (holding che controllava Arditi Cn Electric Co. Ltd), determinando un maggior reddito ai sensi dell'art. 110 TUIR (transfer pricing). La contribuente sosteneva di non aver mai percepito corrispettivi per l'uso del marchio e che l'Amministrazione non aveva ricostruito il valore normale con comparabili di mercato; richiamava anche la circolare n. 32/1980. In primo grado la CTP accolse il ricorso del contribuente; la CTR, in appello, accolse invece l'accertamento dell'Agenzia in relazione alle royalties. In cassazione la contribuente deduceva (i) violazione dell'art.110, comma 7 TUIR e norme sull'onere della prova (art.2697 c.c.), lamentando che la CTR non avesse accertato discrepanze con transazioni comparabili e che l'onere probatorio fosse dell'Amministrazione; (ii) carenza di motivazione; (iii) omesso esame di fatto decisivo (quota rilevante della produzione assorbita dalla controllante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le parti. Ha confermato che, in materia di transfer pricing (art.110 TUIR), non è richiesta all'Amministrazione la prova della funzione elusiva ma l'esistenza di transazioni a prezzo apparente non conforme al valore normale; grava invece sul contribuente l'onere di dimostrare che le operazioni infragruppo siano avvenute a valori di mercato (ai sensi dell'art.2697 c.c. e art.9, comma 3 TUIR). La Cassazione ha ritenuto corretta la presunzione che l'utilizzo di un marchio non abbia normalmente valore zero e che la gratuità sia eccezionale, quindi tocca al contribuente provarne la normalità. Ha inoltre escluso l'applicabilità della circolare 32/1980 al caso (quella riguarda prestazioni effettuate alle controllanti, non dalle controllanti) e ha ritenuto infondati i rilievi sulla motivazione e sull'omesso esame del fatto. Conseguentemente il ricorso viene respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito, e dichiarato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7 (TUIR)
Disciplina il contrasto al transfer pricing: non richiede la prova di una finalità elusiva ma l'esistenza di transazioni fra parti correlate a prezzo apparente non conforme al valore normale; consente all'Amministrazione la rettifica secondo il valore normale
Codice Civile, art. 2697
Principio della vicinanza della prova: l'onere di provare fatti rilevanti grava su chi intende trarre vantaggio dalla pronuncia; in materia fiscale grava sul contribuente dimostrare la normalità dei prezzi nelle operazioni infragruppo
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, comma 3
Definizione di 'valore normale' come prezzo praticato in condizioni di libera concorrenza; la Corte richiama tale parametro per la verifica dell'arm's length
Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 1980
La Corte ritiene che la circolare riguardi le prestazioni rese alle società controllanti (non le prestazioni rese dalle controllanti) e quindi non sia applicabile al caso concreto
Codice di Procedura Civile, art. 360
art. 360 c.p.c., comma 1 (lett. 3 e 5)
Norme sulla censura in cassazione (vizi di motivazione e omesso esame di fatto decisivo); la Corte valuta che i motivi proposti non integrano i requisiti di invalidità della decisione impugnata
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
Riferimento procedurale sulla motivazione della sentenza di merito; la Corte ritiene la motivazione adeguata e non apparente
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per l'applicazione
Massime di principio
- In materia di transfer pricing l'Amministrazione non deve provare finalità elusiva: è sufficiente dimostrare che esistono operazioni infragruppo con corrispettivi apparentemente non conformi al valore normale
- La presunzione è che l'uso di un marchio abbia un valore economicamente apprezzabile; la gratuità dell'utilizzo è eccezionale e richiede prova da parte del contribuente
- L'onere di provare che prezzi e condizioni infragruppo corrispondono al valore di mercato grava sul contribuente (principio della vicinanza della prova, art.2697 c.c.)
- Le circolari dell'Amministrazione vanno interpretate nel loro ambito soggettivo: non tutte le indicazioni amministrative sono automaticamente applicabili a situazioni speculari (es. prestazioni rese alle controllanti vs prestazioni rese dalle controllanti)
- In Cassazione le valutazioni di merito sui fatti e sulla rilevanza di elementi probatori non sono sindacabili se non sotto i ristretti profili previsti dall'art.360 c.p.c.; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non sempre integra omesso esame di fatto decisivo
- Per difendere efficacemente un prezzo infragruppo nullo o diverso dal valore normale è necessario produrre elementi comparativi o altra idonea prova (studi di comparabili, listini, contratti, analisi economiche) che dimostrino la normalità della condotta
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