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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura aperta, limitatamente al Lotto n. 2 della Regione Basilicata, per un accordo quadro triennale relativo a lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa mandataria, in proprio e quale mandataria di un’ATI, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministratore Delegato di ANAS ha annullato in autotutela gli atti della procedura aperta relativa al Lotto n. 2 della Regione Basilicata. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le contestazioni dell’amministrazione nel merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare mediante sospensione o reiezione espressa. Ha ritenuto che al danno lamentato dalla parte ricorrente potesse ovviarsi disponendo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita trattazione della causa nel merito. È stata quindi fissata l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. L’ordinanza dispone esclusivamente la calendarizzazione del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, quando ritiene che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare l’udienza di merito senza adottare una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando il danno dedotto in sede cautelare può essere adeguatamente fronteggiato mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi con una sospensione dell’atto impugnato.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia sull’annullamento dell’atto e non implica, da sola, l’accertamento della fondatezza o infondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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