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Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - Pescara, Sezione 1

per l''annullamento della determinazione comunale avente ad oggetto "Conferma dell''acquisizione al patrimonio comunale - Ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria"

Giustizia amministrativa202400382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di conferma dell'acquisizione al patrimonio comunale e di ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, dopo avere accertato l'inottemperanza a un ordine di demolizione non impugnato, ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime e della struttura prefabbricata e ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Le strutture, denominate bungalow, erano stabilmente infisse al suolo, collegate alle reti elettrica, idrica e fognaria e realizzate su piazzole di proprietà di terzi. Il Comune aveva ritenuto il ricorrente destinatario dell'ordine e responsabile dell'inottemperanza in quanto avente la disponibilità del bungalow. Il ricorrente ha contestato tale presupposto, sostenendo di non essere proprietario dell'area né della struttura immobiliare effettivamente realizzata, avendo acquistato soltanto un kit montabile e non una casa stabilmente incorporata al suolo. Il TAR ha ritenuto non ostativa la mancata impugnazione dell'ordine di demolizione, poiché il ricorrente, non proprietario, non aveva interesse a contestare il ripristino e nel giudizio non contestava l'acquisizione dell'area, di proprietà di terzi. Ha quindi esaminato la titolarità della struttura e il potere giuridico di procedere alla demolizione. In base alla stabile incorporazione al suolo, ha qualificato i bungalow come beni immobili, soggetti all'accessione in favore del proprietario della piazzola, in assenza di prova della costituzione di un diritto reale di superficie. Ha inoltre ritenuto che l'eventuale locazione stagionale della piazzola, fondata sulla presunta mobilità del bungalow, non potesse derogare all'accessione, risultando incompatibile con lo stato materiale dell'opera e, comunque, nulla o inefficace rispetto a una struttura immobiliare non mobile. Il Comune avrebbe dovuto accertare specificamente la posizione giuridica dei diversi soggetti coinvolti e il loro effettivo potere di demolizione, anche alla luce delle regole civilistiche sull'accessione e sulla responsabilità per opere realizzate su suolo altrui.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la parte del ricorso relativa agli effetti acquisitivi sull'area di sedime, poiché il ricorrente ha riconosciuto di non avere interesse su un'area di proprietà di terzi e ha rinunciato all'impugnazione in tale parte. Ha invece accolto il ricorso nei limiti riguardanti la sanzione pecuniaria e la posizione del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che la struttura, stabilmente incorporata al suolo e collegata agli impianti, fosse un bene immobile appartenente per accessione al proprietario della piazzola, salvo prova di un valido diritto reale di superficie, non fornita. Il ricorrente, avendo acquistato soltanto un kit di montaggio ed essendo al più titolare di un rapporto personale di godimento, non disponeva del potere giuridico di demolire il bene e non poteva essere considerato responsabile dell'inottemperanza ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il Comune ha illegittimamente applicato la sanzione senza distinguere le posizioni dei soggetti coinvolti e senza verificare chi fosse titolare del diritto e del potere di eseguire la demolizione. Il TAR si è discostato dall'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in un caso analogo, ritenendo incompatibile la qualificazione della struttura come non amovibile ai fini edilizi e, al contempo, come bene mobile separato dal suolo ai fini dell'esclusione dell'accessione. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione può essere irrogata soltanto al soggetto che, in concreto, abbia il potere giuridico di adempiere al comando ripristinatorio.

  • art. 812 c.c.

    La stabile incorporazione artificiale al suolo, anche quando il collegamento sia tecnicamente separabile o realizzato con modalità non permanenti, consente di qualificare la struttura come bene immobile.

  • art. 934 c.c.

    Le costruzioni stabilmente unite al suolo appartengono, per accessione, al proprietario del terreno, salvo la prova di un diverso diritto reale, quale il diritto di superficie.

  • art. 935 c.c.

    La disciplina civilistica delle opere realizzate con materiali propri su suolo altrui deve essere considerata per individuare i soggetti responsabili e il potere di rimozione.

  • art. 936 c.c.

    La disciplina delle opere realizzate da un terzo con materiali propri su suolo altrui rileva per accertare la posizione del proprietario dei materiali e il potere di rimozione.

  • art. 937 c.c.

    Le regole sulle opere realizzate con materiali altrui concorrono a individuare i rapporti tra proprietario del suolo, proprietario dei materiali e autore materiale dell'opera.

  • art. 8 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può esaminare incidentalmente questioni relative a diritti reali, senza efficacia di giudicato sostanziale su tali diritti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private a tutela della dignità e dei diritti degli interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nel provvedimento.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa prevista per l'inottemperanza all'ordine di demolizione può essere applicata soltanto a chi sia titolare, in concreto, del potere giuridico di eseguire la demolizione; il mero utilizzatore o titolare di un diritto personale di godimento non è responsabile se non può autonomamente disporre del bene.
  • Una struttura prefabbricata stabilmente infissa al suolo, priva di meccanismi effettivi di movimento e collegata in modo stabile alle reti impiantistiche, costituisce bene immobile anche se originariamente commercializzata come struttura mobile o kit montabile.
  • Quando un'opera immobiliare è stabilmente incorporata su terreno altrui, opera l'accessione in favore del proprietario del suolo, salvo la prova di un valido diritto reale di superficie o di altro titolo idoneo a derogare all'effetto acquisitivo.
  • L'amministrazione, nell'individuare i destinatari dell'ordine di demolizione e della sanzione per inottemperanza, deve distinguere le posizioni del proprietario del suolo, del proprietario dei materiali, dell'autore materiale dell'opera e del mero utilizzatore, verificando per ciascuno l'effettivo potere di adempiere al comando ripristinatorio.
  • È incoerente qualificare una struttura come non amovibile ai fini dell'abuso edilizio e, contemporaneamente, come bene mobile separato dal suolo al fine di escludere l'accessione, salvo una specifica e comprovata ragione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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